Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13694 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.30/05/2017),  n. 13694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25376-2015 proposto da:

P.M., in proprio e nella qualità di erede (padre) del Sig.

P.E.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

D’ERME giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

procuratore pro tempore Dott. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio

dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4351/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 14/05/2015 e depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M., in proprio e nella qualità di erede (padre) di P.E.I., con atto del quale è stata richiesta all’ufficiale Giudiziario la notifica in data 21 ottobre 2015 e poi effettivamente notificato, ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata in data 17 luglio 2015, nei confronti di Fata Assicurazioni Danni S.p.a. e G.M..

Con la predetta sentenza, a Corte territoriale già indicata ha rigettato l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata del Tribunale di Roma in data 8 febbraio 2011 con riferimento alla domanda dal medesimo, anche nella dedotta qualità, proposta nei confronti di Fata Assicurazioni S.p.a. e G.M., quest’ultimo pure nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale di autotrasporti, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), in cui P.E.I. aveva perso la vita dopo essere stato investito, mentre camminava a piedi, dall’autocarro Mercedes guidato dal G. e assicurato dalla predetta società, ed ha condannato l’appellante alle spese di quel grado di giudizio.

Il Tribunale, con l’ordinanza appellata, aveva dichiarato che il sinistro era avvenuto per pari responsabilità del pedone e del conducente dell’autocarro e aveva condannato in solido i convenuti al pagamento, in favore di P.M., dell’importo di Euro 62.326,27 (già detratta la somma di Euro 57.442,00 pagata dall’assicurazione), e aveva regolato le spese di quel grado.

Ha resistito con controricorso la Fata Assicurazioni Danni S.p.a.. G.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. La parte ricorrente ha dedotto in ricorso (v. p. 2) che la sentenza impugnata in questa sede è stata notificata in data 2 settembre 2015 e tanto risulta confermato anche dalla controricorrente (v. controricorso p. 15).

3. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze del 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006, la previsione di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

Nella specie la parte ricorrente ha depositato in data 5 novembre 2015 copia conforme della sentenza impugnata priva della relata di notifica nè copia conforme della predetta sentenza con la relata di notifica risulta essere stata depositata dalla controricorrente.

4. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha rappresentato che la notifica della sentenza impugnata sarebbe avvenuta in via telematica, come da ricevuta allegata alla predetta memoria, e ha dedotto che il messaggio inviato conteneva due files denominati rispettivamente “sentenza 4351.2015 P.” e “Relata di notifica”, entrambi illeggibili in quanto al tentativo di apertura del file si apriva una finestra con la seguente dicitura “contenuto del file danneggiato”, sicchè detta parte aveva ritenuto la notifica non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

4.1. Va rimarcato che le deduzioni sopra riportate circa la non apertura dei files sono state rappresentate tardivamente dalla parte ricorrente solo in memoria e, pertanto, alla luce della copia conforme della sentenza impugnata rilasciata della cancelleria in data 29 settembre 2015 e priva di relata di notifica tempestivamente depositata in questa sede e in difetto di copia conforme di detta sentenza corredata di notifica prodotta dalla controparte, il proposto ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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