Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13694 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35010/2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Roberto Rizzo, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 706/2018 della Corte d’appello di Potenza

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/3/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata in data 15 ottobre 2016, respingeva il ricorso presentato da S.L., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23 ottobre 2018, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, dato che la stessa era stata introdotta con ricorso, anzichè con citazione, notificato all’amministrazione appellata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.L. prospettando due motivi di ricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 8326/2020 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa con ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione.

L’intimato Ministero dell’Interno, pur a seguito del tempestivo rinnovo della notifica del ricorso, non ha svolto alcuna difesa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e art. 12 preleggi e la conseguente nullità della sentenza impugnata: la Corte di merito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè l’appello era stato erroneamente introdotto con ricorso, anzichè con citazione, notificato all’amministrazione appellata oltre il termine breve previsto dall’art. 702-quater c.p.c.; in questo modo la corte distrettuale, in tesi di parte ricorrente, ha mal interpretato il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, che testualmente prevede che l’appello vada proposto con ricorso, e di conseguenza ha erroneamente riferito il termine per proporre appello alla data di notifica della citazione piuttosto che a quella di deposito del ricorso.

5. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ritenuto che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale dovesse essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., Sez. U., 28575/2018).

L’applicazione di un simile principio al caso in esame doveva condurre a conclusioni del tutto opposte a quelle a cui è giunto il collegio d’appello, che ha constatato come, a seguito della comunicazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., avvenuta in data 14/15 dicembre 2017, il ricorso fosse stato depositato il successivo 12 gennaio 2018 e dunque nel rispetto del termine previsto dall’art. 702-quater c.p.c..

La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rimane assorbito l’ulteriore doglianza presentata in via subordinata. P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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