Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13694 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/06/2010), n.13694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
B.M., MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 87/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
18/12/08, depositata il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di rigetto della domanda, e in base all’esito della disposta consulenza medicolegale, condannava l’Inps a corrispondere a B.M. la pensione di inabilità civile con decorrenza dall’11.1.2006, epoca in cui doveri ritenersi perfezionato il necessario stato invalidante.
L’Inps ricorre per cassazione “La parte privata e il Ministero dell’interno non si sono costituiti. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso con cui sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso dell’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 della L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13 e 19, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7) osservando che, mentre la ricorrente, nata il 14 novembre 1935, come specificato nello stesso atto introduttivo della parte, aveva già compiuto i 65 anni alla data da cui decorreva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, oltre tale età tale prestazione, così come anche l’assegno di invalidità, f non possono essere concessi.
Il ricorso è manifestamente fondato nei confronti della B., in a quanto la relativa censura è indubbiamente fondata in linea di diritto e trova riscontro anche in linea di fatto non solo nei dati di identificazione del soggetto desumibili dal ricorso introduttivo, ma anche nei tenore della sentenza impugnata e, in particolare, nei dati riportati nello stralcio ivi trascritto della c.t.u..
Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.
Nulla per le spese dell’intero giudizio nei confronti della parte privata, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei rapporti tra i due soggetti pubblici costituiti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero giudizio nei confronti della parte privata. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’economia e del Ministero dell’Interno.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010