Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13694 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14720-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LODOVICO SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 12/11/2013,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano decidendo sull’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 90/02/2011 della CTP di Cremona che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES-IVA-IRAP per gli anni 2004 e 2006, maggiori ricavi ritenuti evasi- ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La predetta CTR – dopo avere dato atto che l’Ufficio aveva proposto appello a cui la contribuente aveva resistito – ha rilevato che l’Agenzia aveva rappresentato di avere ricevuto per via telematica istanza regolare di definizione della lite pendente, seguita poi dal pagamento integrale dell’importo dovuto.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con i due motivi di impugnazione (entrambi centrati sulla violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e del D.Lgs. 546 del 1992, artt. 36 e 46), la parte ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio pur a fronte di un’istanza concernente la definizione di uno solo dei due avvisi di accertamento oggetto di impugnazione (precisamente quello relativo all’anno 2004) e lamenta violazione dell’art. 39, comma 12 menzionato nella parte in cui prevede l’estinguibilità delle sole liti di valore superiore ad Euro 20.000,00 nel mentre l’accertamento concernente l’annualità 2006 risultava di valore pari ad Euro 122.524,52.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Attesa la modalità autosufficiente con la quale la parte ricorrente ha ricostruito lo sviluppo della vicenda processuale – e per quanto la comunicazione depositata dall’Agenzia avanti al giudice del merito (nella sua sinteticità) potesse effettivamente dare adito all’equivoco ingeneratosi – risulta agevolmente dalla descrittiva dei fatti di causa che il giudicante non avrebbe potuto in nessun caso dichiarare l’intervenuta estinzione della lite relativa all’avviso di accertamento concernente l’annualità 2006, non sussistendo il presupposto normativamente previsto, e cioè il limite di valore inferiore ai 20.000,00 Euro.

Non resta che concludere nel senso che la pronuncia impugnata merita cassazione parziale, in relazione alla dichiarata estinzione del processo concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento non definibile e relativo all’anno 2006, con conseguente restituzione della controversia allo stesso giudicante (da invidiarsi nella CTR Lombardia) affinchè torni a esaminare le questioni controverse relative all’anzidetta annualità di imposta.

Si propone pertanto la decisione in camera di consiglio manifesta fondatezza del ricorso.

Roma, 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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