Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13693 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15793/2019 proposto da:

L.Q., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 807/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – L.Q., cittadino (OMISSIS), ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 novembre 2018, con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva narrato – secondo quanto si evince dalla sentenza – di essere fuggito dal proprio Paese perchè temeva le frequenti e sanguinarie incursioni dei (OMISSIS) e perchè era stato vittima di tentato omicidio da parte dello zio per motivi ereditari. La Corte territoriale ha affermato che il racconto era poco credibile e che il ricorrente non aveva nemmeno provato a rivolgersi alle autorità locali; ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e, ex art. 14, lett. c) stessa legge, una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica. Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con un unico mezzo.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi ascrivere ad un atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

3. – Chiamato all’adunanza del 15 luglio 2020, il ricorso è stato rimesso a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della fase di merito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e conseguente violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e lett. c). Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nell’esaminare il racconto in merito alle ragioni della fuga dal (OMISSIS), avrebbe assunto fatti (questioni ereditarie e contrasti familiari, scarsa sicurezza del territorio perchè oggetto di incursioni dei (OMISSIS) e non protetto dai militari (OMISSIS)) diversi da quelli dedotti dal ricorrente stesso (che si era dichiarato vittima di persecuzione da parte di una cellula (OMISSIS), dopo essere fuggito da un campo di addestramento dei terroristi) e che, se esaminati, avrebbero potuto condurre all’accoglimento della domanda dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria; lamenta anche la mancata consultazione delle COI segnalate dallo stesso ricorrente, che avrebbero potuto fornire delucidazioni sul forte potere dei gruppi terroristici (OMISSIS) nella zona di (OMISSIS) e nella (OMISSIS) da cui proveniva il ricorrente.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Acquisito il fascicolo d’ufficio della fase di merito, dal quale null’altro emerge oltre a quanto già presente in atti del ricorrente, osserva la Corte che:

-) il ricorso è inammissibile poichè carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe travisato le sue dichiarazioni, ma non ha nè identificato il contenuto dell’atto contenente dette dichiarazioni, nè lo ha localizzato;

-) l’inammissibilità discende altresì dal rilievo che, se il giudice avesse effettivamente travisato le dichiarazioni del ricorrente, attribuendogli una narrazione diversa da quella effettuata, ciò darebbe luogo ad un errore revocatorio, non suscettibile di essere fatto valere attraverso il ricorso per cassazione.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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