Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13693 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14641-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/7/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 26/11/2013, depositata il

27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro D.C.E. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale Venezia, riformando la sentenza della CTP di Venezia n.123/05/2011, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR. Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non può che decorrere, nel caso di specie, appunto dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia, e cioè dal momento in cui si è verificata l’inesistenza dell’obbligo tributario, atteso che nessuna istanza poteva essere proposta in precedenza “proprio in ragione della natura precaria del titolo da cui l’obbligo del versamento era scaturito”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata, denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma alla data del recepimento nel diritto nazionale della direttiva comunitaria.

A tal proposito, basti qui evidenziare che la questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Per quanto non abbiano espressamente risolto anche la ulteriore questione della prospettata decorrenza del periodo decadenziale dalla data del recepimento della direttiva comunitaria nella disciplina nazionale, le Sezioni Unite della Corte hanno utilmente rammentato (e quindi chiaramente convalidato) che, con riferimento all’anzidetto problema questa Corte, aveva già avuto occasione di affermare “che:

a) il principio posto dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – il quale e da ritenersi applicabile anche alla decadenza – deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilita di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Relazione al codice, 1198) (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n. 9151 del 1991);

b) tra gli impedimenti “di fatto” va annoverato anche l’ostacolo all’esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell’instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi; c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma e riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, e tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ.; cfr., anche, Cass. n. 18276 del 2004)”.

Anche nella specie di causa deve darsi continuità ai principi espressi e richiamati dalla menzionata pronuncia delle sezioni unite, sicchè non resta che concludere che il ricorso merita accoglimento, con la cassazione della sentenza gravata; poichè da tale ultima sentenza risulta che la domanda di rimborso del contribuente era intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda medesima.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della integrale compensazione, per doversi tenere conto del fatto che la questione giuridica che sottende alla decisione è stata oggetto di differenziate soluzioni giurisprudenziali anche in sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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