Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13693 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D�AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6043/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. ROBERTO CORDEIRO

GUERRA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’Avv.

LAURA ROSA in Roma, Via F. Denza, 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 1406/2018, depositata il 19 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IVA e sanzioni per l’anno di imposta 2007, scaturente da un accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti con il quale, a seguito della richiesta di rimborso di IVA quale minor credito del triennio 2007/2009, veniva disconosciuta la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di un terreno, in quanto compravendita avvenuta attraverso un soggetto fittiziamente interposto.

La CTP di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Toscana, con sentenza in data 19 luglio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando come la compravendita è avvenuta tra le effettive controparti contrattuali.

Ha ritenuto il giudice di appello che il prezzo di acquisto è congruo, come congruo è apparso il valore dell’area, circostanza evincibile dall’accertamento di una plusvalenza in capo alla precedente dante causa dell’immobile (Ponte Vecchio SRL), definita con accertamento con adesione, che la dante causa (San Sughero SRL), società esistente da diversi anni, pur non avendo corrisposto l’IVA dovuta, ha presentato le dichiarazioni fiscali. La sentenza di appello ha evidenziato, inoltre, l’irrilevanza degli esiti del concomitante procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società avente causa, oggi in Fallimento.

La Corte di merito ha, poi, ritenuto irrilevante il prezzo di cessione dell’immobile dalla Ponte Vecchio SRL alla dante causa della contribuente, ha rilevato che la compagine societaria della dante causa (San Sughero SRL) non è identica a quella dell’avente causa ((OMISSIS) SRL) e ha rilevato, infine, che il mancato versamento dell’IVA sulla compravendita è frutto dell’applicazione di una clausola contrattuale, la quale prevedeva l’avveramento di una cy dizione, nonchè delle successive vicende che hanno investito l’acquirente, tali da precludergli il rilascio dei permessi a costruire.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso il Fallimento intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra parti della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4. Deduce il ricorrente contrasto tra la parte di motivazione con la quale il giudice ha escluso la rilevanza della valutazione tra la prima dante causa (Ponte Vecchio SRL) e la compagine societaria della avente causa ((OMISSIS) SRL, ora in Fallimento), della quale evidenzia la contiguità. Evidenzia, inoltre, contrasto tra l’affermazione che giustifica il mancato versamento dell’IVA (la pattuizione contrattuale che subordinava il pagamento alla stipula di una Convenzione Urbanistica e al rilascio dei permessi a costruire) e l’affermazione che attribuisce il mancato pagamento dell’IVA a circostanze ancora successive (la crisi finanziaria dell’avente causa).

1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2727,2729 c.c. e art. 116 c.p.c., rilevando come il giudice di appello avrebbe proceduto a una valutazione “atomistica” degli elementi di fatto al fine di escluderne la pregnanza indiziaria, omettendone una valutazione complessiva.

2 – Il primo motivo è infondato.

2.1 – A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). Ne consegue che la fattispecie della motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui non possa considerarsi assolto l’obbligo di motivazione imposto costituzionalmente al giudice, presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

2.2 – Nel caso di specie non ricorre tale violazione dell’obbligo costituzionale di motivazione, essendo la sentenza del giudice di appello retta, come emerso in narrativa, su una pluralità di argomentazioni (congruità del prezzo di acquisto, congruità del valore dell’area, operatività della dante causa, diversità della compagine societaria dell’avente causa rispetto alla dante causa, esistenza nel contratto di una condizione ostativa al versamento immediato del prezzo). Sicchè la asserita contraddittorietà della motivazione relativa alla valorizzazione di due delle circostanze in fatto (compagine societaria e condizione ostativa al versamento immediato del prezzo) non è, in ogni caso, idonea a rimuovere i restanti elementi in fatto esaminati dal giudice.

2.3 – Va, in ogni caso, osservato che – come evidenziato dal contror corrente – non vi è contraddittorietà tra le due serie di affermazioni della sentenza impugnata (relative alle due circostanze in fatto), avendo, in primo luogo, la sentenza escluso l’esistenza di un unico centro di interessi tra dante causa e avente causa, stante la presenza di un socio di riferimento nell’avente causa che manca nel dante causa, nonchè avendo evidenziato che, oltre alla circostanza del verificarsi della condizione apposta al contratto di compravendita (stipula della Convenzione Urbanistica con il Comune di Pelago, ove si trovava l’immobile), il mancato versamento dell’IVA era condizionata a una ulteriore circostanza, il rilascio dei permessi a costruire, che non si era verificata.

3 – Il secondo motivo è inammissibile.

3.1 – Il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – come anche il vizio di falsa applicazione di legge – che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista – implicano una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – ossia l’erronea valutazione degli elementi di prova – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

3.2 – Il che è reso evidente dal fatto che il ricorrente invoca la violazione di norme poste a presidio della regolazione delle prove (2727, 2729 c.c.). Così facendo, il ricorrente si limita a dedurre supposte carenze della delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463), essendo consolidato nella giurisprudenza della Corte che il principio del libero convincimento è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229).

3.3 – Così come è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229); il che, nella specie, non sussiste.

4 – Il ricorso va pertanto rigettato, con spese liquidate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, che liquida in complessivi Euro 13.000,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA