Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13692 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5467/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

LA TAZZA D’ORO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 983/2013 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Rilevato che parte ricorrente ha omesso di produrre avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso, sebbene nella proposta di definizione formulata ex art. 380 bis c.p.c., sia stata segnalata la necessità di verificare il perfezionamento della notifica inoltrata a mezzo posta il 19 febbraio 2014;

considerato che la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso (S.U. 627/08);

rilevato tuttavia che nel fascicolo d’ufficio acquisito dal giudice di merito tribunale di Pistoia – si rinviene la corrispondente raccomandata n. cron. 1374/14, spedita dall’avvocatura dello Stato, con timbro del tribunale di Pistoia datato 21 febbraio 2014;

ritenuto che possa dubitarsi ex art. 6 Carta EDU della congruità della declaratoria di inammissibilità per un’omissione formale che risulti superata dalle risultanze documentali;

ritenuto che la questione di diritto, per il suo rilievo, debba essere decisa in pubblica udienza.

PQM

 

La Corte dispone rimessione alla Pubblica udienza presso la Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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