Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13692 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 22/06/2011), n.13692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., (OMISSIS) rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Accarino

Pio del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Cristiana Gargiuli in Roma, via Muzio Clementi, n. 68;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv.to Barone Edoardo del foro di Napoli,

in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Enrico

D’Annibale in Roma, via A. Catalani, n. 26;

– controricorrente –

e contro

Fallimento Soc. Cooperativa SENNA, in persona del Curatore pro

tempore;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli 2192/2004

depositata il 30 giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

marzo 2011 da) Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che – in assenza delle parti

costituite – ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1 e 2 dicembre 1992 il Comune di Napoli evocava, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cooperativa SENNA a r.l., esponendo che con deliberazione commissariale 28.7.1987 n. 6713, parzialmente modificata con Delib. G.M. n. 247 del 28.7.1989, in esecuzione delle disposizioni dettate dalla L. n. 899 del 1986 di concessione di finanziamenti in favore dei comuni per l’acquisto di alloggi da destinare ai senza tetto, era stato deciso l’acquisto di 88 alloggi, realizzati “in diritto di superficie” dalla cooperativa SENNA, siti in (OMISSIS), lotti corpi 8 e 9, per il prezzo di L. 10.813.390.000. Aggiungeva che l’efficacia dell’atto deliberativo dell’acquisto era stato subordinato all’effettiva concessione dei finanziamenti a copertura del prezzo di acquisto da parte del Ministero LL.PP. in conformità delle previsioni della predetta legge. Precisava che la sottoscrizione del contratto era stata preceduta dalla comunicazione, da parte del Ministero, dell’esito positivo dell’istruttoria dell’acquisto e, quindi, dell’effettivo accredito a favore del Comune della somma corrispondente al prezzo di acquisto degli alloggi e che effettuato l’accredito si era pervenuti – il Comune e la SENNA – alla sottoscrizione della compravendita n. (OMISSIS) del 6.9.1990. Sottolineava che al momento della stipula gli immobili risultavano abusivamente occupati e gli stessi erano gravati da iscrizioni ipotecarie e trascrizione di pignoramenti e sequestri in favore di istituti di credito e di privati. Allo scopo di utilizzare i finanziamenti e di garantire contestualmente gli interessi pubblici di cui era portatrice parte acquirente, la sottoscrizione del contratto era stata preceduta da formale dichiarazione della venditrice di riconoscimento delle sue situazioni debitorie e da dichiarazione dei creditori di consenso alla compravendita, con rinunzia alle azioni pendenti a fronte del rilascio di delega, dalla venditrice all’acquirente Comune, per il pagamento, entro sei mesi dalla stipula, dei singoli creditori, con imputazione del relativo importo sul prezzo del contratto. In relazione all’occupazione abusiva era stato, altresì, concordato che la consegna degli immobili sarebbe avvenuta entro cinque giorni dalla data dello sgombero, mentre il pagamento del prezzo, da corrispondere secondo le modalità pattuite tra la venditrice ed i creditori, era stato condizionato alla consegna degli appartamenti in perfetto stato. La cooperativa SENNA però non aveva proceduto all’adempimento della sua obbligazione principale di sgomberare e consegnare gli immobili entro il termine essenziale concesso dai creditori e a causa del decorso del tempo, si profilava il rischio di perdere i finanziamenti predisposti dal Ministero. Il Comune perveniva, dunque, alla diffida, con atto stragiudiziale del 15/19.6.1991, della venditrice a consegnare gli immobili, liberi da cose e persone, entro il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che in mancanza il contratto si sarebbe risolto di diritto. La debitrice entro il termine fissato non provvedeva all’adempimento, per cui il Comune – scaduto il termine di efficacia delle dichiarazioni di consenso all’acquisto dei creditori della SENNA – sussistendo l’interesse a riottenere la disponibilità della somma già vincolata al pagamento degli alloggi per pervenire all’acquisto di altri alloggi disponibili sul mercato, evitando la perdita dei finanziamenti, nell’adire il Tribunale, concludeva chiedendo dichiararsi l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato il 6.9.1990 n. 60072 e comunque per grave inadempimento del venditore, con condanna della cooperativa al risarcimento dei danno.

Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva, per cui il giudizio proseguiva in sua contumacia.

Con atto notificato il 15 giugno 1994 il curatore della cooperativa SENNA evocava in giudizio, a sua volta, il Comune di Napoli esponendo che con contratto n. 62072 del 6.9.1990 le parti avevano regolato le modalità di pagamento del prezzo di L. 10.813.390.000 tenendo conto delle pretese dei diritti dei creditori della cooperativa. Aggiungeva che nello stesso contratto risultava che la cooperativa venditrice aveva, già prima della compravendita, consegnato tutti i titoli ed i documenti relativi alla titolarità de bene trasferito, disponibilità e libertà del terreno in oggetto ed alla edificazione degli immobili ed aveva, in sede di stipula, rinunciato all’ipoteca legale ex art. 1817 c.c. Per effetto dell’atto il Comune era stato immesso nel possesso legale degli immobili acquistati, anche se essi erano stati materialmente occupati da famiglie senza tetto, le quali non avevano al riguardo alcun titolo. Le parti avevano stabilito che il possesso materiale sarebbe conseguito alla effettiva consegna dell’immobile, da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di sgombero degli immobili stessi e subito dopo compiute modeste e ben determinate opere di ripristino, il Comune avrebbe dovuto adempiere il suo obbligo di pagamento del prezzo. Era invece accaduto che il Comune, divenuto proprietario, si era completamente disinteressato dell’immobile, in relazione al quale solo esso aveva tutti i poteri per provocare ed ottenere lo sgombero e la liberazione dagli occupanti abusivi. Ne era derivato il ritardo nel pagamento del prezzo ed un danno gravissimo, che aveva determinato il crollo finanziario ed il fallimento della cooperativa, pronunciato nel 1993.

Ed anzi con intimazione del 15.6.1991 l’ente locale aveva invitato la cooperativa a provvedere alla consegna degli immobili, avvertendola che in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni, si sarebbe dovuto ritenere risolto il contratto, atto cui era seguita la citazione di cui sopra. Tanto premesso, il curatore affermava che la mancata attuazione del rapporto contrattuale scaturito dal contratto del 6.9.1990 andava attribuita alla negligenza ed inerzia del Comune, pertanto chiedeva fosse condannato il Comune a pagare il prezzo dovuto ed in subordine che il contratto fosse risolto per colpevole inadempimento del Comune, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva l’ente locale e resisteva, formulando in via riconvenzionale le stesse domande proposte con l’atto di citazione di cui sopra.

All’udienza del 19.9.1994, nel giudizio originariamente introdotto dal Comune, avendo lo stesso dichiarato di avere ricevuto dalla curatela della SENNA atto di citazione, il giudice istruttore interrompeva il processo.

Riassunta la causa dal Comune, si costituiva il curatore che resisteva alle richieste insistendo per l’accoglimento delle sue domande. Con provvedimento del 5.12.1995 i due giudizi veniva riuniti e con comparsa del 20.5.1997 interveniva l’avv. F. F., il quale, in qualità di creditore della cooperativa, dichiarava di volere sostenere le ragioni e difese del fallimento, proponendo istanza per il sequestro giudiziario e la conseguente amministrazione degli immobili, istanza dichiara inammissibile dal giudice con ordinanza dell’11.6.1997. Con comparsa depositata il 30.10.1998 interveniva volontariamente anche la Sud Factoring S.p.A. in liquidazione, la quale deducendo che con atto autenticato nelle firme dal notaio Renato Tarufi del 17.10.1990 si era resa cessionaria dei crediti della cooperativa SENNA derivanti dal contratto e che essa interveniva a sostegno delle difese del fallimento della cooperativa e chiedeva che il Comune venisse condannato a pagare direttamente a lui la somma di L. 2.480.000.000, oltre interessi e maggiore danno.

Il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda di risoluzione proposta dal Comune ed accoglieva quella di pagamento del prezzo proposta dalla curatela fallimentare, con interessi dai 29.10.1997. Quanto alla posizione degli interventori, dichiarava che essendo ad adiuvandum, ogni loro pretesa doveva trovare soddisfazione nell’ambito delle norme disciplinanti la liquidazione fallimentare.

In virtù di rituale appello interposto dal Comune di Napoli, con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure, la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza dell’appellata, costituitasi la Sud Factoring S.p.A. in liquidazione, che proponeva appello incidentale per la riforma del capo della decisione relativo alla sua richiesta di condanna del Comune al pagamento del prezzo in suo favore, nonchè il F., accoglieva l’appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita n. (OMISSIS) per inadempimento della venditrice e per l’effetto dichiarava pienamente restituito il fallimento della società nel possesso giuridico degli immobili compravenduti; rigettava le domande della cooperativa di pagamento del prezzo e di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune; rigettava l’appello incidentale della Sud Factoring. A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava che le domande dell’appellante Comune erano solidamente fondate sui validi impegni contrattuali assunti dalle parti, risultando già dalle premesse del contratto e dall’allegato atto deliberativo dell’acquisto che la compravendita era stipulata sulla scorta della specifica L. n. 899 del 1986, la quale devolveva ai Comuni appositi finanziamenti per gli alloggi da destinare ai senza tetto. Proprio per utilizzare i fondi messi a disposizione dal Ministero, il Comune era addivenuto alla determinazione di accettare l’offerta proveniente dalla cooperativa SENNA, ma la conclusione si presentava particolarmente complicata, per cui la compravendita veniva accompagnata da una serie di norme di salvaguardia.

Del resto la cooperativa non aveva provveduto alla consegna dell’immobile, sulla stessa incombente ex art. 1476 c.c., nei tempi pattuiti, nè dopo la diffida ad adempiere, per cui l’inutile decorso del tempo aveva determinato la risoluzione di diritto del contratto con diritto del fallimento alla restituzione del possesso legale dell’immobile oggetto di compravendita.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il F., che risulta articolato su due motivi, al quale ha replicato con memoria il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, fatta propria nella richiesta del Procuratore generale, senza utili repliche della ricorrente.

La sentenza impugnata, premesso che le domande del Comune traevano le loro ragioni sugli impegni contrattuali assunti dalle parti, e riconosciuta, per l’effetto, la fondatezza della domanda di risoluzione avanzata dallo stesso ente locale, ha rilevato che il venir meno con effetto retroattivo del contratto tra le parti comportava il diritto del fallimento della cooperativa SENNA alla restituzione del possesso legale dell’immobile oggetto di compravendita.

Ha aggiunto che conseguentemente erano da ritenere infondate le domande proposte dalla curatela fallimentare, tanto quella principale di condanna del Comune di Napoli al pagamento del prezzo contrattuale, quanto quella subordinata di risoluzione in danno dello stesso Comune e di condanna al risarcimento del danno. Del pari conseguentemente infondato era l’appello incidentale della società interveniente data l’inesistenza di qualunque debito del Comune verso la Cooperativa SENNA in forza del contratto di compravendita. Questa essendo la “ratio decidendi” della sentenza, a prescindere dalla idoneità delle odierne doglianze a confutarla, va rilevata la carenza di interesse del ricorrente, il quale non censura l’affermazione della sentenza circa il difetto di una espressa richiesta di condanna in suo favore, per cui deve concludersi trattarsi di intervento adesivo dipendente (peraltro effettuato in grado di appello e senza una puntuale richiesta di condanna in proprio favore), che non legittima ad autonoma impugnazione. Questa Corte Suprema ha, invero, statuito che si ha intervento adesivo dipendente quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove domande e senza ampliare il tema del contendere, con la conseguenza che si può aderire all’impugnazione proposta dalla parte ma non proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata non abbia proposto la sua impugnazione (cfr Cass. 16 febbraio 2009 n. 3734; Cass. 16 novembre 2006 n. 24370. In precedenza v. Cass. 4 luglio 1994 n. 6309; Cass. 7 settembre 1993 n. 9385; Cass. 15 giugno 1991 n. 6798; Cass. 4 dicembre 1985 n. 6073; Cass. 4 agosto 1982 n. 682).

Del resto il codice di rito assegna all’interventore adesivo dipendente, a norma dell’art. 105, comma 2 (che da luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti), un ruolo del tutto secondario, attribuendogli poteri limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte, nella specie la Cooperativa SENNA. Ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, nè in via principale in via incidentale.

D’altro canto con l’intervento adesivo il soggetto, in quanto portatore solo di un interesse di fatto all’esito della controversia in funzione della necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi del giudicato, non fa valere un autonomo diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti senza ampliare l’oggetto del giudizio. Ciò spiega la ragione per cui la giurisprudenza costante di questa Corte, e la dottrina prevalente, considerano la posizione dello interventore adesivo dipendente meramente subordinata a quella delle parti principali, a meno che non si tratti della pronuncia sulle spese, rispetto alla quale è portatore di un autonomo interesse proprio, l’interventore adesivo dipendente, dunque, può aderire alla impugnazione della parte adiuvata ma non può impugnare autonomamente la sentenza.

Naturalmente, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce di passare all’esame delle censure dedotte con la proposizione del ricorso.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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