Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13692 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10223/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Bozzoli Caterina, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – O.G. ricorre nei confronti del Ministero dell’interno contro l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. del 7 febbraio 2019 con cui il tribunale di Venezia ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Sotto la rubrica: “In diritto. Circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”, il ricorso lamenta il diniego della protezione sussidiaria sull’assunto che se fosse rimasta in (OMISSIS), la ricorrente “sarebbe stata sacrificata all’oracolo insieme a sua madre solo per il fatto che suo padre si era impiccato e per tale ragione fu costretta a lasciare il suo figlio con la suocera perchè portarlo con sè sarebbe stato rischioso visto il lungo viaggio a cui andava incontro per raggiungere l’Italia”. Si lamenta peraltro infine anche il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE

4. – Il ricorso è inammissibile.

Trattasi di ricorso proposto avverso ordinanza pronunciata, secondo quanto espressamente risulta dalla prima pagina dell’ordinanza medesima, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., nel quadro di applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19 in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto della competente Commissione territoriale del 29 marzo 2017, ordinanza ricorribile in appello ai sensi del successivo art. 702 quater, e non già per cassazione (v. p. es. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22119).

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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