Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13692 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14396-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CERE MOBILI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 149/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 08/04/2013, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia – contro la sentenza n.220/02/2010 della CTP di Roma che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “Cere Mobili srl” – ed ha perciò annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRAP relativa all’anno 2003, pretesa dall’Agenzia sulla premessa dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti e perciò di imposte indebitamente detratte.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “la questione che il ricorso pone è quella relativa alla ripartizione dell’onere della prova nelle fattispecie nelle quali l’amministrazione contesti la detrazione dell’imposta, operata dal contribuente, in ragione della supposta inesistenza delle operazioni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, dopo iniziali incertezze…., ha avuto un approdo più recente nella affermata attribuzione al contribuente dell’onere di provare la legittimità della detrazione d’imposta operata”. Segue la trascrizione di una certo numero di massime giurisprudenziali della Corte di legittimità (oltre al richiamo di pronunce della CGE) ed in particolare, dopo la trascrizione di una massima estratta da Cass. n.23560/2012 la pronuncia si conclude con la seguente considerazione: “principio dal quale questo collegio non intende discostarsi, condividendolo pienamente, ed alla luce del quale l’appello va respinto.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) la ricorrente si duole della nullità della sentenza di secondo grado per essere stata la questione controversa affrontata e risolta in termini puramente astratti (mediante una pura rassegna di orientamenti giurisprudenziali), senza il benchè minimo riferimento al caso specifico sottoposto all’esame del giudicante ed alle numerose prove addotte relative alla fattispecie concreta.

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte: “Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta;

in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale”. (Sez. 5, Sentenza n. 22242 del 30/10/2015; idem Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11710 del 27/05/2011).

Ed invero, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge agevolmente che il giudicante non ha in realtà reso alcuna motivazione (in rispetto alle questioni concretamente dedotte in controversia e in maniera autosufficientemente idonea specificate nell’atto introduttivo di questo grado), essendosi limitato a trascrivere una serie di massime giurisprudenziali (tra loro in contrasto logico), senza chiarire in che modo queste ultime siano da considerarsi risolutive della questione sub iudice, sicchè la citazione si è risolta in una mera rassegna, priva di riferimento alla criterio di soluzione della lite eventualmente prescelto.

La conclusione a cui il giudicante è pervenuto risulta perciò sostanzialmente apodittica ed ingiustificata, inidonea comunque a consentire di intendere le ragioni per le quali il giudicante si è determinato nel modo che poi risulta dalla parte dispositiva della sentenza.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, apparendo necessario rinnovare completamente l’esame delle questioni proposte con l’appello contro la pronuncia di primo grado.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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