Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13692 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5279/2019 R.G. proposto da:

HABILIS SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. PATRIZIO POZZOLI,

elettivamente domiciliato in Parma, P.le Santafiora, 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1653/9/2018 e la sentenza 1655/9/2018,

depositate il 18 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto avverso due istanze di rimborso delle somme corrisposte a titolo di IVA relative alle annualità 2009 e 2010, deducendo trattarsi di imposta non detratta a causa del principio di indetraibilità del pro rata che gravava sull’attività medica svolta dalla contribuente.

La CTP di Parma ha rigettato i ricorsi della contribuente e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenze in data 18 giugno 2018, ha rigettato gli appelli, ritenendo come il cessionario che abbia versato VIVA a titolo di rivalsa non ha titolo all’azione di rimborso nei confronti dell’Erario, principio applicabile al caso in cui il cessionario svolga operazioni esenti, dovendosi rivolgere il cessionario nei confronti dell’emittente. Ha, inoltre, rilevato il giudice di appello che VIVA relativa all’acquisto di beni e servizi che riguardino operazioni esenti non è detraibile, evidenziando come le disposizioni normative che fanno rientrare le operazioni esenti nel calcolo del pro rata sono state emanate nel rispetto della normativa comunitaria, rilevando come le domande di remissione del giudizio alla Corte di Giustizia sono state dichiarate manifestamente irricevibili.

Propone un unico ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 5, art. 19-bis, nonchè al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, ritenendo il sistema delle esenzioni distorsivo per le imprese, in quanto l’indetraibilità di tali spese minerebbe il principio di neutralità dell’IVA, con conseguente ribaltamento “occulto” del costo dell’IVA sul consumatore finale, divenendo l’IVA un elemento di costo.

1.1 – Il motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo il ricorrente viola il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., principio che deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001). Nel caso di specie il ricorrente non si è confrontato con le questioni affrontate dalla Corte di merito.

1.2 – In secondo luogo, il ricorrente indica nel motivo delle argomentazioni che non risultano trattate dalla corte di merito, per cui il motivo si rende ulteriormente inammissibile non avendo il ricorrente nè allegato, nè indicato in quale atto del giudizio precedente tali argomentazioni siano state svolte (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804).

1.3 – In terzo luogo, il ricorrente non censura la ratio decidendi delle sentenze impugnate, che hanno – tra l’altro – ritenuto il difetto di legittimazione attiva del contribuente a chiedere il rimborso dell’IVA corrisposta in rivalsa e non detratta.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, carenza e illogicità di motivazione in merito alla richiesta di remissione della vertenza alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di non rimettere la questione alla Corte di Giustizia per essere stata la questione, già rimessa dalla CTP di Parma, dichiarata per due volte manifestamente irricevibile.

2.1 – Il motivo è inammissibile, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo, concerne un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto, controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ascrivibile a questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397)

3 – Con il terzo motivo (rubricato anch’esso come n. 2) si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata rimessione della causa alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia, evidenziandosi come il giudice a quo non avrebbe tracciato alcuna motivazione in ordine alla rimessione alla Corte costituzionale.

3.1 – Il motivo è inammissibile, limitandosi il ricorrente a reiterare l’istanza già formulata nel giudizio di merito, al fine della declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e della rimessione dell’esame alla Corte costituzionale; tuttavia il ricorrente ha, non solo, omesso di indicare le ragioni giuridiche di contrasto con le disposizioni costituzionali (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30738), ma anche omesso di indicare le norme che si porrebbero in contrasto con la Carta costituzionale (Cass., Sez. I, 13 maggio 2005, n. 10123), così non consentendo un adeguato esame della questione.

4 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo il principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricoro inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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