Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13691 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2424/2017 proposto da:

L.F., L.S., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO;

– ricorrenti –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPO MISENO

21, presso lo studio dell’avvocato GLORIA NATICCHIONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 652/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L.F. e L.S. hanno proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte di cassazione n. 652 del 2017, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4070 del 2014, resa nel giudizio tra G.L., Nuova Trevi s.r.l. e le sigg. L..

2. Le predette sigg. L. assumono l’erroneità del dispositivo dal quale non emergerebbe che, essendo l’annullamento della sentenza d’appello limitato alla domanda di restituzione proposta da G.L. nei confronti di Nuova Trevi s.r.l., la sentenza d’appello è stata per il resto confermata, con le conseguenze in tema di spese legali, sia del giudizio di appello sia di quello di cassazione.

3. Il sig. G. ha depositato controricorso per contrastare l’istanza di correzione di errore materiale, evidenziando di avere proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte n. 652 del 2017 con riferimento al mancato accoglimento della sua domanda restitutoria nei confronti delle sigg. L..

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

5. Il Collegio, preso atto della rappresentata pendenza di ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza oggetto dell’istanza di correzione, ritiene opportuna la trattazione congiunta dei due mezzi e dispone, pertanto, il rinvio della presente istanza a nuovo ruolo presso la Sezione ordinaria.

PQM

 

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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