Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13691 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32944/2018 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12
presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco, che lo rappresenta e
difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che
lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/03/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – A.J., cittadino (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 25 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Il Ministero intimato resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 5 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile il racconto del richiedente.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-7, 14, 16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Al di là del rilievo che tutti e tre i motivi frammischiano, sovrappongono e confondono inestricabilmente censure spiegate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e censure spiegate ai sensi del numero 5 della stessa disposizione (Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229), è sufficiente osservare che:
-) il primo mezzo è inammissibile poichè volto a rimettere in discussione il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, giudizio suscettibile di censura ai soli sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578), in presenza di una motivazione della non credibilità, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, palesemente eccedente la soglia del minimo costituzionale, e senza che la censura individui un qualche circostanziato fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
-) il secondo mezzo è inammissibile perchè il giudizio di non credibilità comporta il diniego della protezione sussidiaria secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286), mentre, quanto alla previsione di cui alla lett. c), la censura mira a ribaltare il giudizio di merito adottato dalla Corte territoriale in ordine all’insussistenza, nella zona di provenienza del richiedente (il distretto di (OMISSIS)), di una situazione riconducibile alla fattispecie normativa; -) il terzo mezzo è inammissibile giacchè l’allegata situazione di vulnerabilità, oltre che su del tutto generiche considerazioni concernenti l’allontanamento dal (OMISSIS), considerazioni che come si è già visto il giudice di merito ha giudicato non credibili, si fonda su documentazione (sono citati a pagina 40 del ricorso gli allegati, non si sa allegati a che cosa, numeri 6, 7 e 8) non indicata nel ricorso (che a pagina 42 rinvia ad un non meglio identificato “separato indice atti”), in conformità alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non riuscendo neppure a comprendersi se la documentazione cui il ricorrente fa riferimento, e che la Corte d’appello non menziona affatto, fosse stata prodotta nella fase di merito oppure no.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021