Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13691 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 05/07/2016), n.13691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17895-2013 proposto da:

S.T. SNNTMS33M25I668J, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLO PODDA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DELLO STABILE DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO ATZORI, MONICA MARRAS,

CARLO MASSACCI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

23/11/2012, depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Carlo Atzori difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Cagliari, S.T. agiva nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), affinchè l’autorità giudiziaria adita accertasse la nullità della Delib. condominiale 10 marzo 1992, con la quale il Condominio aveva annullato la Delib. adottata in data 22 aprile 1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia (pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale copertura del posto auto. Il giudice adito, con sentenza n. 1344 del 2008, nella resistenza del condominio che formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della costruzione realizzata dal S. nonostante il dissenso espresso dall’assemblea con la delibera in contestazione, rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale del condominio.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il medesimo S. che impugnava la decisione del giudice di prime cure sostenendo la tesi dell’illegittimità della condizione apposta alla delibera iniziale, ossia l’assenso dell’Istituto Autonomo per le case popolari, proprietario di oltre un terzo dell’edificio, e l’assenza di modifiche nella destinazione dell’area, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 307 del 2013, dichiarava inammissibile il gravame stante la novità delle questioni dedotte con l’atto di appello.

Con ricorso notificato 1’11 luglio 2013, il S. domandava la cassazione della richiamata sentenza della Corte di appello di Cagliari prospettando due motivi di ricorso con i quali ha lamentato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L’intimato condominio ha resistito con controricorso.

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la reiezione del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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