Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13691 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11936-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI,

36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, che lo rappresenta

e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1764/2/2018 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, della TOSCANA, depositata l’08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana dell’8.10.2018.

Il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e in data 24 settembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Lucca che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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