Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13690 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19343/2015 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– ricorrente –

contro

D.C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO BENCO

81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI DONATO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICOLA BERARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la natura professionale della malattia (sindrome del tunnel carpale) da cui è affetto D.C.N. e condannava l’Inail al pagamento delle “conseguenti relative prestazioni a decorrere dalla domanda amministrativa”, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

2. che l’Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui ha resistito D.C.N. con controricorso.

3. che il decreto di fissazione dell’udienza camerale unitamente alla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, è stato notificato a cura della cancelleria a mezzo pec., consegnata in data 13.3.2017 nella casella di posta elettronica del difensore costituito del controricorrente avv. Nicola Berardi.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

1. che con istanza del 5.4.2017, l’avv. Barbara Santese ha depositato la procura alle liti rilasciatale in data 4 aprile da D.C.N., unitamente a istanza di differimento dell’udienza, in considerazione del decesso dell’unico difensore, avv. Nicola Berardi, avvenuto in data 12 febbraio 2016 (anteriormente alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza corredato dalla proposta del relatore);

2. che l’istanza dev’essere accolta, in conformità con la soluzione già adottata da questa Corte in fattispecie analoga (v. l’o.i. 17/03/2017 n. 6992), affinchè il nuovo difensore possa esercitare pienamente il diritto di difesa nei modi propri di questo procedimento camerale, e dunque valutare se depositare nei termini di legge memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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