Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13690 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13690 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5414-2011 proposto da:
BOUKHACHANE MOHAMED BKHMMD56A01Z330M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAROLLO FULVIO, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FONDERIA MARCHESI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, e GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
PRASTARO ERMANNO, che le rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 30/05/2013

all’avvocato DE ABBONDI GIULIO, giusta procura speciale a
margine del controricorso e procura notarile alle liti;

– controricorrenti nonchè contro

MARCHESI SPA,
PORSIERI GIOVANNI – in persona e quale delegato del datore di
lavoro Fonderia Marchesi SpA;

intimati

avverso la sentenza n. 101/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO dell’11.11.2010, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2011 n. 05414 sez. ML – ud. 28-02-2013
-2-

ne

DIRETTORE DI STABILIMENTO DELLA FONDERIA

” r.g. n. 5414/2011 Boukhachane Mohamed c. Fonderia Marchesi spa e altri
,

Oggetto: risarcimento del danno

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 11.11.2010 la Corte di Appello di Trento ha dichiarato improcedibile il
ricorso in appello proposto da Boukhachane Mohamed avverso la sentenza del Tribunale di

Trento, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente nei
confronti della Fonderia Marchesi spa, delle Assicurazioni Generali spa e di Giovanni Porsieri, per non avere l’appellante provveduto alla notifica dell’atto di appello nel termine di dieci
giorni previsto dall’art. 435, comma 2, c.p.c.;
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Boukhachane Mohamed affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso la Fonderia Marchesi spa e le Assicurazioni Generali spa;
Il Porsieri non ha svolto attività difensiva;
3. Il ricorso deve essere qualificato come manifestamente fondato alla luce dei principi anche
recentemente ribaditi da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 868572012, Cass. n.
26489/2010) secondo cui “nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale
l’appellante, ai sensi dell’art. 435, secondo comma, c.p.c., deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il
decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incidente su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato,
sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto,
c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione”;
4. Nel caso di specie, è pacifico che la notifica sia stata effettuata pochi giorni dopo la scadenza del termine di dieci giorni, rispettando il termine di comparizione previsto dall’art. 435
c.p.c., con la conseguenza che il ricorso in appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, intendendo dare continuità all’orientamento sopra indicato, e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Trento (si tratta, infatti, di rinvio c.d. restitutorio), la quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà
anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
1

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla
Corte d’appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2013

Il Presidente

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