Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13690 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 22/06/2011), n.13690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS) rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Marotta

Filippo del foro di Padova e dall’Avv.to Campanelli Giuseppe del foro

di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, via Dardanelli n. 37;

– ricorrente –

contro

B.D. e F.G., rappresentati e difesi

dall’avv.to Capuzzo Franco del foro di Padova, in virtù di procura

speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’avv.to Buongiorno Aldo in Roma,

piazza Randaccio n. 1;

– controricorrenti –

e contro

B.P. e BO.Pr.;

– resistenti non costituiti –

avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 926/2005 depositata il

29 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Filippo Marotta, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.3.1988 B.D., B.P., BO.Pr. e F.G. evocavano, dinanzi al Pretore di Monselici, M.C. esponendo di essere proprietari di fondi siti in (OMISSIS), censiti ai foglio 10, mappali 239, 32B, 32A, 33B, 33A e 173, confinanti con i mappali 200 e 231 di proprietà del convenuto e che era incerto il confine fra i mappali 239 e 32A degli attori ed il 231 del convenuto, nonchè tra gli altri fondi in quanto la carrareccia che correva tra tali terreni – la cui linea mediana rappresentava il confine fra i medesimi ed aveva sempre avuto una larghezza variabile tra i sei e i quattro metri – da ultimo era stata alterata e ristretta dal convenuto, sicchè era necessario determinare anche l’esatto confine tra questi fondi, individuando, altresì, l’area da destinare a sede stradale. Tanto premesso, chiedevano venisse determinato il confine tra i fondi predetti, con apposizione di termini, ove possibile.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l’incompetenza del giudice adito con riferimento alla domanda di regolamento di confini, nel merito, svolgeva riconvenzionale per ottenere l’accertamento di intervenuta usucapione in suo favore di tale striscia di terreno, il Pretore adito determinava il confine tra i fondi in contestazione ed autorizzava gli attori all’apposizione dei termini; inoltre, confermava il provvedimento di reintegra nel possesso emesso in separato procedimento, che veniva successivamente riunito a quello introdotto con l’atto di citazione sopra richiamato.

In virtù di rituale appello interposto dal M., con il quale lamentava l’omessa pronuncia sulla eccepita incompetenza del giudice adito e si doleva che il giudice di prime cure non avesse assunto i mezzi di prova dedotti al fine di provare l’avvenuta usucapione, il Tribunale di Padova, nella resistenza degli appellati, assunte le prove orali (interpello e testimoniali), respingeva il gravame.

A sostegno dell’adottata sentenza, il Tribunale riteneva, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per essere la porzione di terreno in contestazione di modeste dimensioni, per cui in difetto di diverse allegazioni, si doveva ritenere che il valore rientrasse nella competenza del pretore. Nel merito, chiarito che oggetto di impugnazione era il capo della sentenza relativo al confine tra i mappali 239-32 e il mappale 231, affermava che dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado era rimasto accertato che il confine corrispondeva all’asse dello scolo tombato e dello scolo a cielo aperto, che divideva i mappali 239-32 dal mappale 231;

inoltre i testi escussi in sede di gravame avevano confermato che il confine era rappresentato dalla mezzeria del fossato da molti anni, per cui non sussistevano i presupposti per l’invocata usucapione.

Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione il M., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito con controricorso B.D. e F.G., non costituiti gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi prospettati dalle parti: in particolare, quanto all’eccezione di incompetenza il giudice del gravame avrebbe disatteso il costante orientamento secondo cui la competenza pretorile si esauriva nella pura e semplice applicazione materiale di segni esterni e visibili di un confine prestabilito.

Ribadiva che la sentenza di primo grado era stata pronunciata da Vice pretore onorario, dott.ssa C.D., che in precedenza aveva prestato patrocinio per alcune udienze della stessa causa in sostituzione del difensore di controparte, Avv.to C.. Nel merito, quanto all’intervenuta usucapione in favore del M., il giudice dell’impugnazione avrebbe accertato che il fossato non era mai stato spostato nè allargato, circostanza dalla quale avrebbe dovuto fare discendere il rigetto dell’originaria domanda attorea e circa la valutazione dei mezzi di prova riscontrava il mancato esame di talune testimonianze.

Quanto al primo profilo relativo alla eccezione di incompetenza del pretore – figura soppressa a seguito della introduzione del giudice unico di primo grado – in tema di determinazione dei confini, occorre premettere che in detta materia valgono i normali principi attinenti alla competenza per valore, poichè l’art. 15 c.p.c., comma 2, stabilisce come deve essere calcolato il valore della causa per il regolamento di confini, specificando che lo stesso “si desume da valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata, altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente”, nel quale comma, tra l’altro, è previsto che il giudice si deve attenere alle risultanze degli atti.

Nel caso di specie il giudice del gravame ha determinato la concreta entità e valore del suolo controverso sulla base della modesta estensione dell’appezzamento, sicchè ha fatto applicazione del predetto principio.

Del resto questo criterio può essere utilizzato soltanto se il convenuto, sul quale grava il relativo onere, non dimostri che i dati censuari sono difformi da quelli presupposti dall’attore, il quale non è tenuto a documentarli, oppure che il bene non è censito per esenzione o per altra causa (cfr., da ultimo, Cass. 28 maggio 2010 n. 13122). Ma tale onere probatorio non è stato affatto assolto dal M., per cui correttamente il Tribunale di Padova ha ritenuto radicata la competenza del giudice originariamente adito.

Per ciò che concerne a ulteriore questione della decisione assunta in primo grado da giudice onorario che per alcune udienze aveva preso parte al procedimento in sostituzione del difensore nominato, si tratta di circostanza che può solo dare luogo all’applicazione degli istituti dell’astensione e della ricusazione, nonchè all’avvio di un procedimento disciplinare, ma che certamente non può incidere sulla validità della decisione.

Quanto, poi, all’accertamento del mancato spostamento del fossato, il motivo risulta inammissibile, ancor prima che infondato.

In effetti, la sentenza impugnata non tratta della questione oggetto del motivo, se non per dedurne la insussistenza dei presupposti per l’invocata usucapione, di conseguenza il ricorrente, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità della censura stessa, in quanto non trattata nelle fasi di merito, avrebbe dovuto dimostrare, a mezzo della proposta impugnazione per vizio di motivazione, che tale mancata deduzione argomentativa fosse in realtà il portato di un omesso esame o di una omessa valutazione comparativa degli elementi di giudizio; di converso, lo svolgimento della esaminata doglianza è inidoneo a conseguimento di tale risultato. Infatti, la deduzione del vizio di motivazione della decisione impugnata, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta che il giudice di legittimità sia carente del potere – dovere di esaminare direttamente gli atti processuali, per cui è condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica. Nel motivo in esame sono fatti, per contro, solo generici riferimenti alle censure mosse alla sentenza del giudice del gravame circa l’illegittima valutazione dei mezzi di prova”, a fronte di una specifica domanda riconvenzionale dello stesso ricorrente di intervenuta usucapione, onde è che la censura di ricorso con la quale è dedotta un’omessa motivazione della pronunzia risulta del tutto inadeguata all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in relazione al principio d’autosufficienza del ricorso e, pertanto, sotto il profilo in esame, è evidentemente inammissibile.

Inoltre, anche ai fini che ne occupano deve rilevarsi come nella censura in esame non sia ritualmente riportato il testo delle affermazioni contenute nell’atto d’appello, la correttezza o meno della cui interpretazione questa Corte dovrebbe valutare, essendone riportata soltanto la soggettiva lettura della parte, ciò che costituisce una patente ragione d’inammissibilità del motivo stesso, in quanto, in violazione dell’espresso disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, nè nell’esposizione in fatto nè nel testo della censura si riportano proprio quegli elementi obiettivi in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a diritto dell’interpretazione operatane dal giudice dell’impugnazione, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata. Non senza considerare, altresì, come l’impossibilità di rapportare la svolta censura in ordine al contenuto ravvisato dal giudice del gravame nelle dichiarazioni de quibus all’esatto dato testuale delle stesse, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo per inottemperanza al principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, principio desunto, nella giurisprudenza di questa Corte, dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c.. nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorie.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o inesatta applicazione di norme di legge quanto al disposto dell’art. 1158 c.c. e segg., con il quale laconicamente si duole del rigetto della riconvenzionale spiegata.

Anche in questo caso, dalla sentenza impugnata risultano ampiamente le ragioni dei giudici di merito in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda del ricorrente, mentre è irrilevante la diversa interpretazione delle risultanze processuali offerta dal M., per cui la questione, per ragioni analoghe a quelle già prospettate nell’esame del primo motivo, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Essa contiene, infatti, sia pure sotto l’apparente denuncia di vizi di motivazione, mere valutazioni di merito che si risolvono, sostanzialmente, in un riesame delle relative questioni in fatto, non consentito in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del preteso difetto di motivazione, potendosi ad esso far riferimento solo per evidenziare un’obiettiva deficienza del criterio logico sul quale il giudice ha basato il proprio convincimento, ovvero per dedurre un insanabile contrasto fra le varie parti della decisione;

il motivo de quo si risolve, per contro, nella prospettazione d’una diversa valutazione dei fatti di causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito -cui soltanto è rimesso individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno od all’altro mezzo di prova – onde è che argomentazioni siffatte risultano inidonee a supportare la dedotta censura. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza, tuttavia, un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte; mentre si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato nell’esercizio della funzione propria d’esso giudice di merito. Nella specie non è, dunque, ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse, avendo il giudice di appello, con argomentato apprezzamento di merito in relazione a risultanze istruttorie puntualmente indicate, coerentemente confermato la decisione di primo grado sui punti essenziali della controversia sulla base di retti criteri logici e giuridici adeguatamente esposti, nonchè su circostanze di fatto, giova ribadire, il cui accertamento è esclusivamente rimesso al giudice del merito.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma, per i già richiamati principi, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è consentito discutere in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Non senza sottolineare, sia pure ad abundantiam, il difetto di specificità del motivo sotto il profilo dell’autosufficienza, stanti i ripetuti generici richiami ad attività istruttorie svolte nel giudizio di merito, in particolare a deposizioni testimoniali acquisite nello stesso, il cui testo non è riportato e la cui rilevanza non può, pertanto, essere valutata ai fini di una eventuale decisione in senso difforme dalla sentenza impugnata.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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