Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13690 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25842-2013 proposto da:
ICP MANDARA SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
VERSACE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO B & C PRODOTTI ALIMENTARI MANDARA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 22255/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 26/10/2012, depositata il 07/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
rilevato che la ICP Mandara s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, a norma dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza di questa Corte, depositata il 7 dicembre 2012, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione da essa proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3617/2009 che aveva confermato la revocatoria dell’atto di acquisto della azienda della società poi fallita in favore di essa ricorrente;
che l’intimata Curatela del Fallimento B & C Prodotti Alimentari Mandara s.r.l. non ha svolto difese;
che, a seguito di deposito di relazione ex artt. 391 bis – 380 bis c.p.c. (con la quale veniva proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso non essendo l’errore dedotto qualificabile come errore di fatto), è stata fissata l’odierna adunanza camerale;
rilevato che del Collegio fa parte il cons. Ragonesi il quale, avendo partecipato alla deliberazione della precedente sentenza oggetto della domanda di revocazione, è incompatibile;
ritenuto pertanto che la trattazione della causa deve essere rimessa alla prima sezione civile.
PQM
rimette gli atti alla prima sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016