Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13690 del 03/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33259-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BACCICHET;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 702/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
V.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana del 10.4.2018 avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e ipotecaria 2008. L’Agenzia ha resistito con controricorso e successivamente con istanza del 24 ottobre 2019 ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Grosseto che ha controllato la regolarità degli adempimenti.
Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020