Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1369 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 20/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vignola n.

11, presso lo studio dell’avv. Marsagli Alberto rappresentata e

difesa dall’Avv. FERRAZZANI Roberto con studio in Viterbo Via Marconi

n. 17 come da procura in calce al ricorso;

contro

Agenzia delle Entrate di Viterbo in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Vignola n. 11;

avverso la sentenza n. 8300 della Commissione Tributaria Centrale

emessa in data 6 luglio 2005 e depositata in data 20 ottobre 2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite le conclusioni del P.G. Sorrentino Federico che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo respinse a suo tempo i ricorsi proposti dall’attuale ricorrente e dagli acquirenti contro la liquidazione dell’imposta di registro ritenuta dall’Ufficio dovuta per atto di compravendita intervenuto tra l’attuale ricorrente quale venditrice e i due acquirenti.

L’attuale ricorrente non impugnò la sentenza che fu invece appellata dai due acquirenti, l’impugnazione dei quali fu raccolta dalla Commissione Tributaria Centrale.

Essendosi formato il giudicato in ordine al mancato appello da parte della contribuente l’Amministrazione finanziaria ha emesso l’ingiunzione fiscale, oggetto del presente giudizio, nei confronti dell’attuale ricorrente.

La Commissione tributaria centrale ha respinto la pretesa di revoca del decreto ingiuntivo avanzata dalla P.A., in quanto l’art. 1306 c.c., non trova applicazione quando nei confronti del debitore solidale sia intervenuto il giudicato definitivo.

Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.L. n. 429 del 1982. Il motivo si collega ad una circostanza di fatto enunciata nella parte narrativa del ricorso in cui si legge che in pendenza del termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso del venditore e degli acquirenti, la P. aveva provveduto al pagamento dell’INVIM usufruendo della definizione agevolata di cui al D.L. n. 429 del 1982, pagando la somma determinata a tale fine dell’Ufficio. Per questo non aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale, come invece avevano fatto le altre parti del contratto, che avevano visto accolta la loro impugnazione. Da tale circostanza la ricorrente desume l’estinzione della controversia fiscale.

Il motivo è inammissibile in quanto la circostanza di fatto sopra menzionata non è riportata nella sentenza impugnata e il ricorso non specifica se, come e dove sia stata dedotta nel giudizio di merito.

Comunque in ogni caso si tratta di definizione dell’INVIM e non dell’imposta di registro.

Con il secondo motivo il ricorso denunzia carenza e contraddittorietà della motivazione.

La suddetta censura non specifica in alcun modo quale sia il fatto oggetto della carenza motivazionale ed è pertanto inammissibile.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA