Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1369 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1369 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

sul ricorso 870-2017 proposto da:
ACCADEMIA SOCIETA’ COOPERATIVA AIU„ in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO DI (:ARLO;

– ricorrente nonchè contro
SPAZIO CINEMA SRL; D’ANNA MAURIZIO;

– intimati avverso la sentenza n. 1051/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 28/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Data pubblicazione: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO
Accademia società cooperativa sa r.I., già Accademia piccola
società cooperativa s r.l. propone ricorso per cassazione contro
Spazio cinema srl, che non resiste con controricorso, avverso la

gravame avverso sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva
revocato il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di
pagare alla Spazio cinema euro 28.138,05 oltre accessori in virtù
di contratto di appalto e relativa fattura, condannando l’opponente
alla minor somma di euro 23.409,946 oltre interessi, sul
presupposto che la opposta aveva ammesso l’errore di non aver
imputato un pagamento.
Per il resto il Tribunale aveva statuito che il contratto riguardava
una fornitura di pannelli fonoassorbenti in una palestra,
correttamente adempiuto in ordine all’isolamento acustico.
La Corte di appello confermava la decisione con modifica delle
motivazioni e, pur accogliendo alcune censure dell’appellante
Accademia, statuiva che le ctu di primo e secondo grado avevano
comprovato il rispetto dei limiti di inquinamento acustico di cui alla
normativa pubblicistica vigente.
Parte ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto; 2)
omesso esame e travisamento dei fatti.
Come proposto dal relatore il ricorso è inammissibile perché
richiede un sostanziale riesame del merito manifestando mero

sentenza della Corte di appello di Palermo che ha respinto il

dissenso rispetto alla decisione con censure generiche ed
assertive.
La prima doglianza, nel generico riferimento alla violazione
degli artt. 113, 115, 116 cpc, non tiene conto della non decisività

pannelli fonoassorbenti assicura l’isolamento acustico e della
possibilità del giudice di appello di confermare la sentenza di primo
grado con diversa motivazione ( Cass. 10.1.2017 n. 352, Cass. n.
15185/03).
La seconda censura trascura che, a seguito della
riformulazione della norma, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile
in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre
2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c.,
pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di
doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito,
ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico
fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12

del riferimento all’appaltatore non nudus minister se la fornitura di

delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione.
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge

motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti, né un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante.
La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base
delle risultanze, congruamente delibate e la lamentela che la corte
di appello avrebbe escluso l’intollerabilità delle immissioni ex art.
844 cc nonostante il superamento del relativo limite, sol perché
non sarebbero state verificate nell’appartamento sovrastante per il
rifiuto del proprietario, è infondata, dovendo il committente e non

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della

l’appaltatore dare la prova del vizio dell’opera, ritenuto non
provato.
Infine, il prospettato travisamento dei fatti propone un errore
revocatorio denunziabile con altri rimedi.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.

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