Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13689 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23206/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18,

presso lo studio dell’avvocato EMILIO RICCI che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ROSA SCIATTA;

– controricorrente –

e contro

D.V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 50, presso lo studio di UGO CAMINITI, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MARIO D’URSO ed ANTONIO

D’URSO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CANINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7161/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7 ottobre 2014, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Viterbo di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in data 20.2.2009 dall’INAIL nei confronti del Comune di Canino, di G.S. (quale ex sindaco) e di D.V.A. (quale ex segretario comunale) ed intesa a sentirli condannare in solido in regresso, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, u.c., al rimborso degli importi corrispondenti alle prestazioni economiche erogate in favore di P.P., dipendente del predetto comune, che aveva contratto la malattia professionale “disturbo post-traumatico da stress occupazionale” a seguito della condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dai convenuti;

che la Corte territoriale riteneva corretta la decisione del primo giudice di accoglimento dell’eccezione di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, essendo decorso il termine triennale dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del G. (imputato per i reati di abuso d’ufficio ed omissione di atti d’ufficio) emessa dal Tribunale di Viterbo il 28 ottobre 2003 e depositata il 22 gennaio 2004 al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non potendosi considerare detto termine di prescrizione con conseguente irrilevanza di atti interruttivi posti in essere “medio tempore”;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INAIL affidato ad un motivo cui il G. e la D.V. resistono con separati controricorsi mentre il Comune di Canino è rimasto intimato; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la D.V. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dalla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 e art. 113, comma 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello risolto la questione sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 aprile 1997 n. 3288) secondo cui l’azione di regresso esercitata dall’istituto soggiaceva ad un termine di natura decadenziale in tutte le ipotesi in cui non fosse intervenuto un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale (principio confermato da numerose successive pronunce) laddove, più correttamente, avrebbe dovuto ritenere detto termine di prescrizione perchè nel caso in esame vi era stata una sentenza dibattimentale di assoluzione, come statuito in altra decisione di questa Corte (Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736, che aveva trovato conferma di recente, in Cass. SU. 16 marzo 2015 n. 5160);

che questa Corte ha già affermato il principio per il quale l’azione di regresso spettante all’Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nel caso in cui questi sia stato assolto dall’imputazione derivatagli dall’infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all’art. 112, comma 5, seconda parte, del D.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l’azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora (Cass. n. 20736 del 03/10/2007);

che la natura prescrizionale del termine di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, risulta essere stata ribadita – ma non con riferimento ad una pronuncia di assoluzione – dalla decisione delle Sezioni Unite n. 5160/2015 cit. secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (orientamento confermato successivamente da Cass. n. 20853 del 15/10/2015 secondo cui il termine triennale di prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile e, in motivazione, precisa che “pur nel mutato quadro complessivo, nel caso in cui (entro il triennio dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita) sia stato iniziato il procedimento penale, il decorso del termine triennale di prescrizione non può che restare ancorato al momento della sentenza penale irrevocabile”);

che, pertanto, nel caso in esame il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione non sarebbe di decadenza (insuscettibile d’interruzione), bensì di prescrizione e, in quanto tale, potrebbe essere interrotto non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l’azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora;

che non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio perchè la sentenza n. 20736 del 03/10/2007 è alquanto risalente.

PQM

 

trasmette gli atti alla sezione ordinaria 4^ per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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