Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13689 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13886-2015 propostò da:

A.A.J.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 18, presso lo studio dell’avvocato VALTER

SEGNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

RIGAMONTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n 592/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di MILANO

del 5/02/2015, depositato il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/ 201 6 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Claudio Staderini (delega avvocato Valter Segna)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 13886/15 proposto da A. A.J.R. il consigliere relatore aveva depositato relazione ex art. 380 bis C.P.C. con cui si chiedeva la trattazione in camera di consiglio per mancata notifica del ricorso alla controparte;

che all’odierna udienza il ricorrente ha depositato copia del ricorso notificata regolarmente;

che il deposito dello stesso risulta essere stato tempestivo;

che occorre pertanto rimettere la causa sul ruolo per consentire la eventuale redazione di nuova relazione che tenga conto delle nuove risultanze.

P.Q.M.

Rimette la causa a nuovo ruolo per la redazione eventuale di una nuova relazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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