Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13688 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/06/2010), n.13688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI

ANTONINO, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 430/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

15/07/08, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di Verona, nei confronti di B.M.L., riteneva che quest’ultima, che aveva partorito due gemelli in data (OMISSIS), in linea di principio avesse diritto all’indennità per il periodo di astensione facoltativa, o congedo parentale, per un ulteriore periodo, in considerazione della gemellarità del parto, in applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32 (che fa riferimento, per il congedo parentale, a “ogni bambino”), anche se tale disposizione non era ancora in vigore al momento del parto, dovendosi dare rilievo all’epoca dell’esercizio del diritto da parte del genitore che ne è titolare. Premesso che la B. aveva presentato, in data 27.9.2001, domanda per usufruire del periodo di astensione facoltativa dal (OMISSIS) al (OMISSIS), la Corte riteneva colpiti dalla prescrizione, considerati gli atti interruttivi intervenuti e il fatto che la prescrizione decorre frazionatamente per i ratei spettanti per ciascun giorno, i ratei giornalieri per il periodo anteriore al 16.1.2002.

L’Inps propone ricorso per cassazione, dichiaratamente facendo valere per la prima volta l’intervenuta decadenza della B. dal diritto fatto valere nel suo complesso a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo D.L. n. 384 del 1992, ex art. 4, convertito dalla L. n. 438 del 1992. Rileva che si tratta di decadenza d’ordine pubblico rilevabile anche d’ufficio e che gli elementi rilevanti risultavano tutti dalla sentenza impugnata.

L’Intimata non si è costituita.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto effettivamente la giurisprudenza di questa Corte qualifica la decadenza dedotta d’ordine pubblico e rilevabile anche d’ufficio in ogni grado del giudizio (v. da ultimo, anche per richiami, Cass. S.U. n. 12718/2009).

D’altra parte effettivamente i dati rilevanti sono riportati in sentenza: domanda amministrativa del 27.9.2001, ricorso amministrativo del 16.5.2003, ricorso al giudice di primo grado del 31.3.2004. All’epoca di quest’ultimo era quindi trascorso più di un anno dal decorso del termine di complessivi 300 giorni per il compimento del procedimento amministrativo, senza che possa darsi rilievo al ricorso amministrativo, proposto oltre tale termine, alla luce della giurisprudenza in materia (ribadita dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite).

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.

Stante la proposizione della eccezione di decadenza per la prima volta in questa sede, si ritiene giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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