Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13688 del 05/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 05/07/2016), n.13688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27179-2013 proposto da:

SERVIZIMPRESA SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO

5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PAPETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI MARIA SARACCO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato ROCCO SATRIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA MINI giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1455/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25/11/2012, depositata l’01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al RG. 21719/2013:

“Con atto del 6.07.2010, Servizimpresa S.r.l. azionava la clausola arbitrale contenuta nei contratti di prestazione d’opera professionale stipulati, tra il 2006 e il 2009, con F.M., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento dell’inadempimento di F. ai propri obblighi di esclusiva e la condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma di danaro a vario titolo composta (pagamento di penali per concorrenza sleale, pagamento di penali per estinzione anticipata..).

F. partecipava alla procedura arbitrale, eccependo, per ciò che in questa sede ancora rileva, la nullità della clausola arbitrale per violazione dell’art. 806 c.p.c., la natura irrituale dell’arbitrato, e sostenendo la prestazione intercorsa tra lui e Servizimpresa non fosse d’opera intellettuale, ma una prestazione d’opera continuativa e continuata di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3.

Il Collegio arbitrale disattendeva le eccezioni di F., ritenendo la natura rituale dell’arbitrato, escludendo che si trattasse di rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. e sostenendo di non potersi pronunciare sulla questione della validità della clausola compromissoria perchè tale validità era già stata accertata, con decisione passata in giudicato, dal Giudice ordinario. In particolare, gli arbitri richiamavano la sentenza n. 70/2010 del Tribunale di Susa, con la quale il Giudice, celebrando un giudizio di opposizione promosso da F. avverso decreto ingiuntivo ottenuto da Servizimpresa contro di lui, si era dichiarato incompetente proprio in ragione della clausola compromissoria prevista nel contratto. Il Collegio, quindi, pronunciava lodo col quale, accertata la natura rituale dell’arbitrato e la incontrovertibilità della competenza arbitrale per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Susa, accoglieva parzialmente le domande di Servizimpresa, respingendo tutte le domande e istanze di F..

F. impugnava per nullità il lodo innanzi alla Corte d’appello di Torino, sostenendo, per ciò che qui ancora rileva, che il lodo fosse inesistente per invalidità della convenzione di arbitrato, perchè essa verteva su materia non assoggettabile ad arbitri ex art. 806 c.p.c., comma 2; F. riproponeva, in buona sostanza, le considerazioni già proposte al Collegio arbitrale, benchè sotto forma di motivi di impugnazione del lodo.

Servizimpresa si costituiva nel giudizio di impugnazione, contestando le ragioni di F. e proponendo impugnazione incidentale subordinata nel merito in caso di superamento della fase rescindente.

La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione di F., dichiarando la nullità del lodo per nullità della clausola arbitrale. Il Giudice fondava il suo convincimento sulle seguenti considerazioni:

– contrariamente a quanto sostenuto da Servizimpresa, la sentenza del Tribunale di Susa con la quale il Giudice ordinario si è ritenuto incompetente a favore degli Arbitri non costituisce accertamento irrevocabile della validità della clausola compromissoria; in particolare, la sentenza ha pronunciato sulla competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio, ex art. 819 ter, e in conformità dei principi generali in tema di pronunciamenti sulla competenza, per cui tale sentenza fa stato tra le parti solo nell’ambito del procedimento cui si riferisce;

– contrariamente a quanto sostenuto da Servizimpresa, il procedimento arbitrale non ha costituito la prosecuzione del giudizio civile definitosi con la sentenza 70/2010, in quanto l’art. 50 c.p.c. non si applica ai rapporti tra arbitrato e processo ordinario;

– contrariamente a quanto sostenuto da Servizimpresa, la lettura dell’insieme delle clausole contrattuali induce, anche in considerazione della lunga durata (4 anni) del rapporto, a ritenere la sussistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; al di là dell’auto-qualificazione formale dell’atto (prestazione d’opera intellettuale), infatti, esso conteneva clausole tipiche del rapporto para-subordinato. Contro la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione Servizimpresa, affidandosi ai motivi di seguito compendiati, mentre Marco F. ha notificato e depositato controricorso, chiedendo la reiezione dell’impugnazione della ricorrente.

1. L’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare artt. 819 ter e 50 c.p.c.; violazione principi in tema di translatio iudicii e di giudicato interno;

mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2013, per avere la Corte territoriale;

– omesso di considerare che la questione della deferibilità ad arbitri di una controversia costituisce una questione di competenza in senso tecnico, l’unica via percorribile per evitare il formarsi del giudicato sul punto essendo il regolamento di competenza, nella fattispecie non esperito;

– errato laddove, contraddicendo l’insegnamento di questa Suprema Corte (22002 del 2012), ha ritenuto che l’art. 50 c.p.c. non si possa applicare al caso, quale quello di specie, di incompetenza dichiarata dal Giudice ordinario a favore degli Arbitri;

– errato laddove non ha considerato la pronuncia della Corte costituzionale n. 223 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter c.p.c., comma 2, laddove esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 c.p.c. 2. L’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 806 e 409 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato laddove ha ritenuto la natura parasubordinata del rapporto tra Servizimpresa e F., dichiarando, di conseguenza, la nullità della clausola compromissoria per violazione degli artt. 806 e 409 c.p.c. Segnatamente, la ricorrente sostiene che le clausole dei contratti non avrebbero dovuto condurre il Giudice ordinario a qualificare il rapporto di lavoro come parasubordinato, ma come autonomo; in questa prospettiva, sostiene che l’elemento della “coordinazione”, che deve ricorrere necessariamente (Cass. 5698/2002) perchè possa configurarsi un rapporto ex art. 409 c.p.c., comma 3, nel caso di specie non ricorrerebbe, e che la Corte territoriale abbia dato rilievo, per fondare il suo convincimento, ad elementi che non avrebbe dovuto considerare (quali la preedeterminazione di un orario di lavoro o l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente).

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, benchè la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter c.p.c., comma 2, in parte qua esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., è pur vero, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche successiva alla decisione del Giudice delle Leggi (Cass. n. 13508 del 2007 e n. 21213 del 2014), che la sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda, perchè devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non si è formato alcun giudicato sulla questione della validità della clausola compromissoria, a causa della sentenza del Tribunale di Susa.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Suprema Corte in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro, ricorrendo, mercè il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, a vari indici per fondare il suo convincimento. In particolare, il Giudice ha correttamente ritenuto non risolutivo il nomen iuris assegnato dalle parti ai vari contratti, ed ha proceduto ad analizzare, con motivazione che non è suscettibile d’essere sanzionata in questa sede, il contenuto dei contratti nel loro complesso, considerando le varie, specifiche clausole che rendono i rapporti in questione di natura parasubordinata. Nè può condividersi la doglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto “parasubordinato” il rapporto di lavoro pur in assenza del requisito della “coordinazione”, perchè alcune delle specifiche clausole richiamate dal Giudice dell’impugnazione clausole 2.1. e 4.4.) afferiscono proprio al concetto della “coordinazione”, che, quindi, è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale.

Conseguentemente, condividendosi i suesposti rilievi, si converrà sulla reiezione del ricorso”.

Il collegio, esaminata la memoria ex art. 380 bis c.p.c. nell’interesse del ricorrente, dispone la rimessione in pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone la rimessione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA