Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13688 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31280-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI ARL, FIRENZE PARCHEGGI

SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 618/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana del 19 marzo 2018 avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro 2010 notificato alla società contribuente La contribuente ha depositato copia della istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e attestazione della ricevuta di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, con istanza del 2 settembre 2019 ha richiesto l’estinzione del giudizio, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Firenze a che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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