Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13687 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18039/2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV

Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo

rappresenta e difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Ministero Dell’interno Commissione

Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Salerno Sez.

Campobasso, Pubblico Ministero Presso Tribunale Campobasso, Questura

Campobasso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da C.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che aveva avuto un rapporto sentimentale con una ragazza, figlia di un poliziotto, e che lei era rimasta incinta; quando il padre lo aveva saputo aveva rinchiuso il ricorrente in una stanza per un mese e lo aveva picchiato tutti i giorni, poi lo aveva fatto uscire e gli aveva detto che qualsiasi cosa fosse capitata a sua figlia lo avrebbe ritenuto responsabile. Infine, la ragazza era andata ad abortire ed era morta, ed il ricorrente, memore delle minacce del padre, si era spaventato ed aveva lasciato il paese per timore di essere da lui ucciso. A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che dall’esame delle dichiarazioni non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale. Il tribunale non riteneva sussistere neppure i presupposti della protezione sussidiaria, rilevando tra l’altro la mancata allegazione – e comunque l’insussistenza – di situazioni di violenza indiscriminata in (OMISSIS) per conflitti armati in corso. Il tribunale non ha ravvisato, infine, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9,14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) ai fini della protezione umanitaria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter perchè, ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto d’interesse, in quanto il ricorrente non censura l’ulteriore ratio del decreto impugnato secondo cui lo stesso non aveva prospettato “alcun riferimento a conflitti armati nella sua zona di origine”: ulteriore ratio decidendi (mancata allegazione, da parte del medesimo, circa la sussistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata assimilabile ad un conflitto armato interno, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che si mostra idonea a sorreggere autonomamente la statuizione di rigetto impugnata (cfr. ex multis: Cass. n. 11312/19; n. 13879/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto censura il giudizio di non credibilità che non è mai stato espresso dal tribunale. Inoltre, la doglianza circa la omessa audizione (pp. 9-10 del ricorso) è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sul giudizio, motivatamente espresso dal tribunale, in ordine alla assenza di ragioni di vulnerabilità individuale del ricorrente (anche sotto il profilo della mancanza di evidenze relative ad una integrazione in Italia), in termini di mero dissenso, peraltro genericamente ed astrattamente prospettato.

Il quarto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello, 10487/20, 16117/20).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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