Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13687 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/06/2010), n.13687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI ELETTRA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MIRANDA VALENTINO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MELIUS CATERING SPA (già MELIUS CATERING SRL) in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso

lo Studio Legale associato MUZI GIOVANNI – PALANGE LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIODATO RENATO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

19.3.08, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Renato Diodato che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

L.V., nell’appellare la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato le domande da lui proposte contro la Melius Catering s.p.a., si doleva del mancato accoglimento delle domande relative ad emolumenti retributivi dipendenti da un rapporto di lavoro a suo dire intercorso tra le parti nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), contestato dalla controparte che, preliminarmente, aveva eccepito la valenza preclusiva anche rispetto a tale periodo di una conciliazione intervenuta tra le parti.

La Corte d’appello di Salerno, per quanto ancora rileva, riteneva che dalla prova testimoniale non fosse risultata adeguatamente confermata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in tale periodo (pag. 16-17 della sentenza). Da un lato; infatti, due testi ( F. e G.) avevano chiaramente attestato, con precise testimonianze, che il rapporto era iniziato verso la fine del 1995.

Dall’altro, doveva ritenersi inconferente la testimonianza del Perito, assunto nel 1996, generica quella del Ferrante e non attendibile quella del fratello dell’appellante.

Il L. ricorre per cassazione. La società intimata resiste con controricorso, seguito da memoria.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nella specie, mentre il ricorso sostanzialmente fa valere un vizio di motivazione circa l’accertamento dei fatti, contestando l’adeguatezza e la congruità, rispetto al tenore delle deposizioni, della motivazione relativa alla valutazione di queste ultime, il ricorso è provvisto solo di un quesito di diritto relativo ai criteri a cui si deve attenere la motivazione in materia di valutazione della prova testimoniale. Peraltro il ricorso appare inammissibile, o infondato, anche con riferimento al tenore del motivo, con cui in sostanza, senza che siano indicati sostanziali contraddizioni della motivazione rispetto al tenore delle deposizioni, si propone una diversa valutazione delle prove, con invasione dell’ambito del giudizio di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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