Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13687 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29003-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PELLICONI ABRUZZO S.R.L., EQUITALIA PRAGMA S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

PELLICONI ABRUZZO S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14 presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, EQUITALIA

PRAGMA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 803/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/12/2009 R.G.N. 295/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega orale Avvocato

ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato LORENZO MINISCI per delega Avvocato FRANCO

SABATINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza depositata l’11.12.2009, la Corte d’appello dell’Aquila confermava la statuizione di primo grado che, accogliendo l’opposizione a cartella esattoriale proposta da Pelliconi Abruzzo s.r.l., aveva dichiarato l’infondatezza della pretesa dell’INPS di recuperare quanto da essa fruito nel periodo 1995-2001 a titolo di sgravi contributivi in relazione alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro con personale alle sue dipendenze.

La Corte, per quel che qui rileva, prendeva atto che, in sede di ricorso in appello, l’INPS aveva ridotto la propria pretesa ad un importo inferiore a Euro 100.000,00 e riteneva per ciò solo applicabile la regola comunitaria c.d. de minimis, secondo la quale non sono soggetti a recupero aiuti di Stato che, ancorchè illegittimi, non superino nel triennio l’anzidetto importo.

Contro questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’INPS, articolando due motivi di censura. Resiste l’azienda con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria, mentre la società concessionaria del servizio di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

Con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito dato applicazione alla regola c.d. de minimis pur in assenza di una specifica domanda o eccezione proposta in tal senso da parte dell’azienda.

Il motivo è infondato. Questa Corte di legittimità ha infatti da tempo posto il principio secondo cui il rilievo d’ufficio di fattispecie impeditive, modificative o estintive del fatto costitutivo addotto dall’attore a fondamento della domanda costituisce, invero, la regola generale desumibile dall’art. 112 c.p.c., che trova la sua eccezione laddove la manifestazione della volontà della parte sia invece strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal processo, sempre che i medesimi siano stati tempestivamente allegati (Cass. S.U. n. 1099 del 1998). E poichè nella specie è stato l’INPS, nel ricorso in appello, ad allegare il fatto che la Corte di merito ha considerato estintivo della sua pretesa e la possibilità del rilievo ufficioso si estende logicamente anche ai fatti sopravvenuti dotati di tale idoneità (cfr. in tal senso Cass. n. 421 del 2006), la sentenza impugnata sfugge alla censura di ultrapetizione.

Con il secondo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, del Regolamento (CE) n. 994/1995, dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001, della decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 7.3.2002, C-310/99, nonchè dell’art. 2697 c.c., L. n. 451 del 1994, art. 16 e L. n. 196 del 1997, art. 15 ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina propria della regola c.d. de minimis pur in assenza di prova dei relativi presupposti.

Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma (cfr. tra le più recenti Cass. n. 6780 del 2013), e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001 (Cass. n. 11228 del 2011). E avendo la Corte territoriale viceversa ritenuto di poter dare applicazione alla regola in questione sulla sola base dell’importo dei contributi oggetto della richiesta di restituzione, omettendo di condurre gli ulteriori accertamenti di cui supra s’è detto, risulta evidente lo scostamento dal principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Stante dunque la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, viene in rilievo l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale l’azienda in epigrafe si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito ritenuto improcedibile l’appello dell’INPS nonostante la sua notifica fosse avvenuta oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2.

Il motivo è infondato. La violazione del termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi della disposizione ult. cit., deve notificare all’appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non produce infatti alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, nè incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (cfr. da ult. Cass. n. 3959 del 2016). E poichè nella specie ciò non è nemmeno in discussione, è evidente che nessuna censura può essere mossa sul punto alla sentenza impugnata.

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettati il primo e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettati il primo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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