Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13686 del 22/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,
dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 914/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 20/06/2006 R.G.N. 1261/04;
udita la reflazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega GIACOMO GIAMMARIA;
Udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 20-6-2006 che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze n. 943/2003, con la quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con S. M. il 19-10-1998, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ed essa società è stata condannata a corrispondere alla M. le retribuzioni dalla richiesta del tentativo di conciliazione.
La M. ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 4-10-2010.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011