Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13686 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.S., V.F. e Va.Sa.
((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)),
domiciliati in Roma, via Val di Lanzo 79, presso l’avv. G. Iacono
Quarantino, rappresentati e difesi dall’avv. Di Blasi F., come da
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Palermo (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.
Criscuoli V., come da mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1065/2004 della Corte d’appello di Palermo,
depositata il 29 settembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udito per il ricorrente il difensore avv. Iaconp, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Rosario, che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo,
l’assorbimento del terzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Palermo al pagamento in favore di V.S., V. F. e Va.Sa. della somma di Euro 51.645,69, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa di un immobile di loro proprietà, e della somma di Euro 7.931,92, oltre interessi, a titolo di indennità per l’occupazione legittima dello stesso immobile.
In parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Palermo avverso la decisione di primo grado, i giudici d’appello hanno ritenuto che, nella liquidazione del danno subito dagli attori per la perdita del bene di loro proprietà, dovesse essere considerato solo il valore del fabbricato occupato e demolito, determinato dal consulente d’ufficio in ragione del costo di ricostruzione, senza considerare distintamente il valore dell’area occupata.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione gli attori, V. S. V.F. e Va.Sa., e propongono tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Palermo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della decisione impugnata nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa.
Lamentano che erroneamente i giudici d’appello abbiano liquidato il danno in ragione del solo costo di ricostruzione del fabbricato occupato e demolito dal Comune di Palermo, sostenendo che l’esclusione della possibilità di considerare separatamente il valore dell’area di sedime non esime dall’includerla nella valutazione complessiva dell’immobile. Il motivo è fondato.
Vero è infatti che, secondo la giurisprudenza di questa corte, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili “non è applicabile all’area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale, a differenza dell’area pertinenziale, autonomamente indennizzabile, costituisce parte integrante del fabbricato stesso e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, donde l’impossibilità di valutazione separata ed autonoma dell’area occupata dal fabbricato” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2006, n. 5528, m. 587446). Ma ciò non esclude che il valore di un fabbricato non è dato solo dai costi di costruzione, includendo anche il valore dell’area su cui insiste; e non solo per quanto attiene alle aree pertinenziali.
Sicchè il valore del fabbricato va determinato considerando anche il valore dell’area sulla quale insiste. Il motivo va pertanto accolto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che l’indennità di occupazione legittima sia stata liquidata per la durata di un quinquennio, senza considerare che l’occupazione era stata prorogata di due anni e comunque l’occupazione deve intendersi protratta fino al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce per la prima volta che è intervenuta la proroga dell’occupazione; è infondato nella parte in cui sostiene che l’indennità di occupazione legittima spetta sino al pagamento della somma liquidata per l’accessione invertita.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, anche quando l’irreversibile trasformazione del fondo sia già avvenuta in pendenza del termine di occupazione, l’indennità di occupazione legittima compete comunque e solo per il periodo della sua legittima durata (Cass., sez. 1^, 15 gennaio 2010, n. 556, m. 611130, Cass., sez. 1^, 27 febbraio 2003, n. 2962, m. 560747).
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 90 c.p.c., lamentando che erroneamente siano state compensate per la metà le spese del giudizio d’appello.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso, che comporta il rinvio della decisione ai giudici del merito.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010