Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13685 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13685 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 28360-2010 proposto da:
SCIACCA NUNZIO SCCNNZ56R09G377G

SCIACCA FRANCESCO

(

( SCCFNC59L22G377M) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PARIOLI 60, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MARULLO, che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI PATTI 00124600834 in persona del Sindaco pro
(

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO
CORDELIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CALECA
EMILIA, giusta delibera della Giunta Municipale n. 281
del 17.12.2010 e giusta procura speciale a margine del

Data pubblicazione: 30/05/2013

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 592/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA del 5.10.09, depositata il 12/10/2009;

consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RENATO BERNABAI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesco Marullo che
insiste per l’accoglimento del ricorso, riportandosi
agli scritti;.
udito per il controricorrente l’Avvocato Emilia Caleca
che insiste nei motivi del controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 1995, i Sig.ri

per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla occupazione acquisitiva di un
terreno di loro proprietà, nonché il pagamento dell’indennità di occupazione.
La sentenza del Tribunale di Patti, che accoglieva la domanda dei Sig.
Sciacca, veniva impugnata dal Comune e la Corte d’appello di Messina, con
sentenza n. 592 del 2009, dichiarava la nullità della pronuncia sull’indennità di
occupazione legittima per incompetenza per materia del giudice di prime cure
(disponendo, quindi, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio
limitatamente alla determinazione di tale forma di indennità) e liquidava il danno
da occupazione acquisitiva, tenendo conto della somma che i privati avevano
percepito dall’ente a titolo d’indennità di esproprio.

Sciacca Francesco e Sciacca Nunzio convenivano in giudizio il Comune di Patti

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale, i Sig.A
(‘
Sciacca proponevano ricorso, con atto notificato il 22 novembre 2010, sulla
base di due motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 136 Cost. e degli artt. 37, comma 1 e 55, comma 1 D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 nel testo risultante dalla novella introdotta con L. 244/2007, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo, omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il Comune di Patti resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale,
denunciando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
* **

3590

Così riassunti i fatti di causa, sia il ricorso principale che quello incidentale
sembrano, prima facie, inammissibili.
Con riferimento alle censure mosse dai Sig.ri Sciacca, la sentenza impugnata
sembra essere conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in virtù
della quale, in tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, qualora il
333 del 1992, convertito in legge 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65,
della legge 662/1996, la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da parte
del privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con la
conseguenza che l’impugnazione del medesimo capo da parte dell’ente
espropriante non rende applicabili nel giudizio d’appello gli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 349 del 2007, pena la violazione del divieto di
reformatio in peius della sentenza impugnata (cfr. sentt. Cass. 599/2008; Cass.
15835/2010; Cass. 21867/2011).
Anche il capo della sentenza impugnato con ricorso incidentale sembra essere
conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

danno sia stato liquidato secondo il criterio riduttivo ex art. 5-bis, comma 7-bis d.l.

(4,
Il Comune di Patti asseriva l’inesistenza del danno cagionato ai privati per-.

l’avvenuta accettazione e successiva riscossione dell’indennità offerta dall’ente
espropriante. In tal modo, i privati avrebbero rinunciato implicitamente a
qualsiasi altra pretesa.
In realtà, come è stato messo in rilievo dalla Corte territoriale e come
affermato da questa Corte nella stessa sentenza richiamata dal Comune a sostegno
della propria censura, l’eventuale accordo tra il proprietario del bene e la P.A.
sull’ammontare dell’indennità perde di efficacia ove il procedimento non si
concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio: a meno che ci sia
un vero e proprio accordo transattivo con il quale il privato, nel ricevere ulteriori
somme di denaro, dichiari di non avere null’altro a pretendere nei confronti dell’ente
espropriante (cfr. sent. Cass., sez. 1, 14 maggio 2002 n. 6968).
Nel caso di specie, non risulta provata la natura transattiva dell’accordo tra il
Comune e i Sig.ri Sciacca; né, tantomeno, la si può desumere implicitamente dalla

mera accettazione e conseguente riscossione dell’indennità offerta.
Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di
consiglio.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata
ai difensori delle parti;

– che nell’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad
una diversa decisione;
– che entrambi i ricorsi devono essere dunque rigettati, compensando
le spese di giudizio

P.Q.M.
– Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di giudizio.

Roma, 16 aprile 2013

– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

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