Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13685 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. e L.C.M., domiciliati in Roma,

Lungotevere Flaminio 46/4/B, presso l’avv. G. M. Grez, rappresentati

e difesi dall’avv. Casagni Lippi L., come da mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Firenze, domiciliato in Roma, via Dora 1, presso l’avv.

Lorizio M. A., che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. C.

Viscida e A. Sansoni, 2 come da mandato in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 1075/2004 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 5 luglio 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori avv. Castagni, che per il ricorrente ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Lorizio, che il resistente ne ha

chiesto il rigetto con accoglimento del ricorso incidentale.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Rosario, che ha chiesto il

rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Firenze al pagamento in favore di L.M. e L.C. M. della somma di L. 320.307.847, oltre interessi, a titolo di conguaglio delle indennità di occupazione legittima e di espropriazione di un terreno di loro proprietà.

I giudici di entrambi i gradi del merito, dato atto dell’indiscussa edificabilità del fondo espropriato, hanno determinato in applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, le indennità spettanti ai proprietari. Ma i giudici d’appello hanno riconosciuto una percentuale di incidenza del suolo sul valore delle costruzioni realizzabili minore rispetto alla percentuale ipotizzata dai giudici di primo grado.

Ricorrono per cassazione L.M. e L.C.M. e propongono un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Firenze, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.

A norma dell’art. 335 c.p.c., viene disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti principali deducono violazione delle norme e dei principi che disciplinano la determinazione dell’indennità di espropriazione e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamentano che i giudici d’appello abbiano erroneamente interpretato la consulenza tecnica d’ufficio nella determinazione della percentuale di incidenza 4 dei terreno sul valore dell’edificatale, indicata dalla corte del merito nel 22% ed erroneamente dallo stesso consulente nel 28,26%, anzichè nel 32%.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Firenze riconosce l’errore di interpretazione della consulenza d’ufficio da parte della corte d’appello, ma sostiene che questo errore ha precluso l’esame da parte dei giudici del merito delle censure mosse dallo stesso comune alle conclusioni del consulente circa l’effettivo valore dei terreno espropriato, da determinarsi con riferimento a un’incidenza del 20%.

3. Vanno accolti entrambi i ricorsi.

Le parti ricorrenti denunciano infatti una scorretta determinazione del valore dell’area espropriata e concordano nell’attribuire tale vizio di motivazione della decisione impugnata a un errore di interpretazione della consulenza d’ufficio da parte dei giudici d’appello.

D’altro canto, come s’è detto, l’indennità di espropriazione è stata determinata dai giudici del merito in applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito, con modifiche, nella L. n. 359 del 1992. E secondo la giurisprudenza di questa corte, “la declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito, con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, determina la cessazione di efficacia “erga omnes” con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talchè, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell’attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l’anteriorità dell’espropriazione rispetto all’introduzione del parametro costituzionale per contrasto col quale la disposizione citata è stata espunta” (Cass., sez. 1^, 14 dicembre 2007, n. 26275, m.

600792).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, che determinerà l’importo delle indennità spettanti ai proprietari sulla base del valore venale del fondo espropriato.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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