Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13685 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7061-2011 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SERICA (c/o Rete Ferroviaria Italiana Direzione Legale Lavoro),

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

L.T., C.F. (OMISSIS), M.R. C.F.

(OMISSIS), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LORENZO FRANCESCHINIS, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 162/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2010 R.G.N. 641/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale TOSI

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 marzo 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Varese e accoglieva la domanda proposta da M.R. e L.T. nei confronti di Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento nell’Area 5 Quadri, livello 8, qualifica di Capostazione Sovrintendente del CCNL Ferrovieri con decorrenza, per il primo, dal 15.1.2001 e, per il secondo, dal 1 novembre 2001.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto le mansioni svolte dagli interessati quali addetti alla programmazione ed alla formazione dei treni presso la stazione di Luino, connotate, anche in considerazione della rilevanza della stessa quale nodo di traffico da e per la Svizzera, da autonomia decisionale nella gestione dell’attività e dei rapporti con le altre figure professionali coinvolte e dall’esercizio di poteri di coordinamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, i lavoratori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363 e 1366 c.c. in una con il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria dell’Area 5^ quale definita nell’allegato 4 del CCNL di settore 1990/1992 nonchè la violazione e falsa applicazione del medesimo allegato 4 ed il vizio di motivazione in relazione all’accordo sindacale del 13.12.2002, la Società ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale in materia di classificazione del personale, rilevando in particolare l’incongruità logico-giuridica dell’enfatizzazione del solo requisito dell’autonomia decisionale rispetto agli altri requisiti professionali indicati nella declaratoria dell’Area 5 e dell’acritica adesione alla conclusione del giudice di prime cure in ordine alla spettanza della qualifica di “coordinatore formazione treni”, cui la Corte medesima perviene ancora una volta a prescindere dalla verifica della ricorrenza dei contenuti professionali propri della rivendicata area di inquadramento.

Con il secondo motivo la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale un vizio di motivazione per non aver dato adeguatamente conto dell’iter logico valutativo seguito ai fini dell’apprezzamento del materiale istruttorio, se non addirittura per essersi a questo sottratta, ancora acriticamente aderendo, senza argomentare sulle specifiche censure a riguardo sollevate dalla stessa Società in sede di gravame, alla valutazione operata dal giudice di prime cure.

Il terzo motivo, formulato in via subordinata ed incentrato anch’esso sulla denuncia di un vizio di motivazione, è teso a rilevare l’incongruità logico-giuridica della pronunzia della Corte territoriale che, fondata sulla deposizione di un testimone dichiaratosi a conoscenza dei fatti a partire dal 2002, ha finito per riconoscere il rivendicato superiore inquadramento da data antecedente.

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati atteso che il giudizio di sussumibilità delle mansioni di fatto svolte dai lavoratori interessati nel livello di inquadramento rivendicato è stato operato dalla Corte territoriale, sulla base di un’operazione ermeneutica che muove dal corretto raffronto dei contenuti professionali caratterizzanti la declaratoria del livello posseduto con quello richiesto in giudizio, si sviluppa dando adeguatamente conto del rilievo attribuito al requisito dell’autonomia decisionale quale tratto distintivo della professionalità richiesta per l’accesso al superiore livello in rapporto alla semplice autonomia operativa propria del livello loro riconosciutoisi conclude con l’affermazione della ricorrenza di tale requisito, saldamente basata sul riferimento ad elementi ulteriori desunti dall’esame delle risultanze istruttorie, quali l’esercizio di funzioni di coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse addette alla formazione dei treni ovvero dal fatto notorio dell’importanza del nodo ferroviario cui erano addetti, o, ancora, dalla prassi aziendale del pregresso affidamento dello stesso molo a personale in possesso della superiore qualifica rivendicata.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo non trovando riscontro, nella stessa prospettazione di cui al ricorso, l’assunto da cui muove la censura del ricorrente, secondo cui il giudizio della Corte sarebbe fondato esclusivamente sulla dichiarazione del teste L., a conoscenza dei fatti solo dal 2002, risultando, al contrario, da quanto sopra detto, l’essere questo riferito ad una pluralità di elementi ravvisabili in coincidenza cronologica con la decorrenza indicata dai lavoratori per il riconoscimento del diritto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000.00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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