Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17432/2015 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), quale successore

dell’Agenzia del Territorio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 988/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– I.M. propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 988/2015, depositata in data 21/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di classamento recate aumento della rendita catastale di immobile ubicato in (OMISSIS) – è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stata “riprodotta testualmente la motivazione dell’avviso di accertamento, documento non allegato al ricorso”;

– il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte nel non avvedersi che, nel corpo del ricorso, alle pagg.2 e 3, era stato invece riprodotto l’intero testo della motivazione dell’accertamento impugnato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

– non ricorrono i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

PQM

 

Rimette la causa alla Quinta Sezione, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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