Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/05/2017), n. 13684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17432/2015 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE SERA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), quale successore
dell’Agenzia del Territorio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 988/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– I.M. propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 988/2015, depositata in data 21/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di classamento recate aumento della rendita catastale di immobile ubicato in (OMISSIS) – è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stata “riprodotta testualmente la motivazione dell’avviso di accertamento, documento non allegato al ricorso”;
– il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte nel non avvedersi che, nel corpo del ricorso, alle pagg.2 e 3, era stato invece riprodotto l’intero testo della motivazione dell’accertamento impugnato.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
– non ricorrono i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
PQM
Rimette la causa alla Quinta Sezione, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017