Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17847/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da M.M. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito le ragioni del suo espatrio rapportandole ad un litigio avuto per futili motivi con un altro ragazzo; questi lo aveva ferito con un coltello al viso e lui, a sua volta, nel tentativo di disarmarlo, lo aveva colpito con lo stesso coltello e successivamente aveva appreso che quel ragazzo era morto. Perciò era fuggito per paura di essere imprigionato dalla polizia o ucciso dai familiari della vittima.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, avendo il richiedente cagionato la morte di un altro ragazzo e non potendo la protezione essergli accordata per consentirgli di sottrarsi alla pena prevista per tale delitto, non essendo stata neppure ventilata la “sproporzione” rispetto al fatto. Il tribunale non ha ritenuto sussistere i presupposti neppure della protezione sussidiaria, quand’anche declinata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) avendo accertato l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nel (OMISSIS) dovuti a conflitti armati in corso. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato, in quanto il tribunale ha supportato l’accertamento sulla situazione generale del paese indicando puntualmente autorevoli fonti informative aggiornate (linee guida dell’UNHCR dell’agosto 2019), mentre il ricorrente esprime una censura generica senza proporre neppure fonti alternative.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè si limita a criticare in fatto la motivazione espressa dal tribunale sollecitando una nuova valutazione, evidentemente estranea alla verifica di legittimità (Cass. n. 25608/13).

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non indica concrete ragioni di vulnerabilità individuale allegate in sede di merito onde censurare il puntuale rilievo negativo espresso dal tribunale, che il ricorso si limita invece a criticare sulla base di generiche considerazioni in merito alla situazione del Paese di origine, peraltro non idonee di per sè stesse a giustificare la protezione richiesta.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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