Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

W.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTROGIORGIO CLAUDIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IDEALBAGNO DI PARISI ROSARIO & C. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)),

in

persona del socio accomandatario pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NASUTI ROBERTO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2005 della CORTE D’APPELLO dr GENOVA,

depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 giugno 2002 W.S. notificava alla Ideal Bagno di Parisi Rosario & C. s.a.s. atto di precetto recante intimazione a pagare, la somma di Euro 64.028,64, in virtù di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale pronunciato in controversia tra le suddette parti in data 27 novembre 2001, dichiarato esecutivo dal giudice del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con decreto 17 gennaio 2002.

Proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la società ingiunta chiedendo all’adito Tribunale dichiarare che la parte istante S.W. non aveva alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù del lodo arbitrale in questione e consequenzialmente, stante l’inesistenza del titolo esecutivo, annullare l’atto di precetto notificato in virtù di detto lodo arbitrale.

Costituendosi in giudizio, il W. chiedeva la reiezione dell’opposizione e la declaratoria del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Con sentenza 21/29 dicembre 2003 n. 420, il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’atto di precetto e condannava il W. al rimborso in favore della controparte delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza, notificata in forma esecutiva il 10 febbraio 2004, l’opposto proponeva appello con deduzione di due motivi aventi ad oggetto rispettivamente “nullità della sentenza impugnata perchè emessa da giudice incompetente” e erroneità della decisione.

Si costituiva in giudizio la Ideal Bagno di Parisi Rosario & c. s.a.s., la quale resisteva all’impugnazione chiedendone il rigetto.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 25/01/05, ritenuta la natura di arbitrato irrituale del lodo pronunciato tra le parti e la conseguente esclusione dell’invocata attribuzione al lodo stesso dell’efficacia del titolo esecutivo, respingeva l’appello proposto e confermava la sentenza del giudice di prima grado. Avverso detta sentenza il W. ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato in datai 5/04/05 sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato con memoria la Idealbagno sas..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il W. censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la natura irrituale dell’arbitrato anzichè quella rituale.

Deduce a tale proposito il ricorrente che la Corte di merito avrebbe male interpretato la clausola compromissoria privilegiando l’espressione che attribuiva all’arbitro la funzione di amichevole compositore anzichè le altre espressioni che attribuivano al giudizio dell’arbitro qualsiasi controversia che sarebbe sorta tra le parti.

Va premesso che la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, posto che entrambi dopo la riforma del 1994 hanno natura privata, non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, con l’arbitrato rituale, le parti intendono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass 21585/09;

Cass n. 14972/07;Cass n. 24059/06; Cass n. 12714/02; Cass 5527/2001).

Ciò posto, va evidenziato che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale va individuata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso e alla volontà delle parti. La relativa indagine, pertanto, rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto (v., tra le altre, Cass. n. 13436/05; Cass. 21585/09).

Nel caso di specie il tenore della clausola compromissoria era il seguente: “qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto verrà rimessa al giudizio di un arbitro, con compiti di amichevole compositore, nominato di comune accordo dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale”.

La Corte di merito ha interpretato la clausola in questione osservando che in assenza di altri elementi testuali significativi, “essenziale decisiva rilevanza rivestiva nel riferito contesto pattizio, l’attribuzione all’arbitro della funzione di amichevole compositore, dotata – alla luce del significato proprio delle espressioni lessicali usate – di valenza ermeneutica nel senso del conferimento all’arbitro del potere di dare soluzione alla insorta controversia non già mediante un atto suscettibile di acquisire tra le parti l’efficacia vincolante estrinseca della sentenza, bensì mediante una manifestazione di volontà destinata ad essere recepita dalle parti compromittenti, per loro preventivo impegno, come propria”.

Tale interpretazione appare del tutto corretta sotto il profilo della interpretazione della volontà delle parti nonchè sotto il profilo logico giuridico alla luce dei principi dianzi enunciati.

In particolare, del tutto corretto appare l’avere privilegiato l’espressione “amichevole compositore”,che lascia per l’appunto intendere che la decisione era adottata non già secondo regole e procedure giuridicamente prefissate ma mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, rispetto alle espressioni “qualsiasi controversia” e “giudizio”. Ciò risulta del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, alla luce dei principi dianzi enunciati, e, in particolare, alla natura privata sia dell’arbitrato rituale che di quello irrituale, ha osservato che a nulla rileva ai fini della individuazione della natura dell’arbitrato l’uso di espressioni tecniche come quelle “controversia”, “giudizio” e “questioni”, peculiari del procedimento giurisdizionale, che ben possono essere utilizzati, anche in una clausola compromissoria per arbitrato irritale,posto che anche l’arbitrato rituale riveste anch’esso carattere privato e non giurisdizionale (Cass 16718/06).

Nessuna violazione dell’art. 1362 c.c., può dunque validamente accamparsi.

Il ricorso va pertanto respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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