Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 3258-2015 proposto da:

TECHNO CONSOL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio

dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHIARA LAZZARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO FARANDA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

CAFORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/11/2014 R.G.N. 141/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato LAZZARI CHIARA;

udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO per delega verbale Avvocato

CAFORIO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 26/11/2014, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava il reclamo avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Techno Consol s.r.l. nei confronti di D. P.M..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., affidato a tre motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che è pervenuto a questo ufficio un atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente personalmente e dal suo difensore, nonchè dal D.P.. All’odierna udienza è stato prodotto, altresì, verbale di conciliazione sindacale nel quale le parti dichiaravano conclusivamente “di non avere nulla reciprocamente a che pretendere”.

2. Sulla base della documentazione suddetta, della quale è riscontrata la regolarità formale, attestata dalle parti presenti in udienza, si ravvisano i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio.

3. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, attesa la soluzione concordata della controversia.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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