Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13682 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MARGEST ITALIA S.r.l., in persona del legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo

studio dell’avv. Tamberi Giuseppe, che la rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Mario Tamberi, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS -, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARUSO Sebastiano ed SGROI

Antonino per mandati generali alle liti rispettivamente n. 29841 del

1.09.1997 e n. 22976 del 7.10.1993 a rogito notaio Franco Lupo di

Roma;

– resistente –

udito l’avv. D’ALOISIO Carla, per delega avv. SGROI, per l’INPS;

per la cassazione dell’ordinanza del 16 aprile 2010 del Tribunale di

Roma nel procedimento di opposizione n. 29097 del R.G. dell’annop

1998;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. APICE Umberto,

che si riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

Con ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. la S.r.l.

MARGEST ITALIA ha impugnato l’ordinanza di sospensione necessaria emessa dal Tribunale di Roma del 16.04.2010 con riferimento al procedimento di opposizione n. 29087 del 2008.

Resiste l’INPS, che ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, osservando che non sussiste la dedotta violazione dell’art. 295 c.p.c., giacchè risulta pendente avanti alla Corte di Cassazione ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., avente lo stesso oggetto del giudizio sospeso, ossia l’entità del credito posto in esecuzione.

All’udienza del 10.5.2011 è intervenuto l’Avv. D’Aloisio Carla, per delega dell’Avv. Antonino Sgroi, per l’INPS. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni in data 1 8.02.2011, cui si è riportato il P.M. di udienza nella persona del Sot. Proc. Gen. Dott. Umberto Apice.

Diritto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione – adottato dal Tribunale di Roma – sotto due profili, per l’insussistenza della relazione di pregiudizialità necessaria tra la causa sospesa e quella pregiudicante e per non essere stata quest’ultima definita con pronuncia definitiva, in pendenza di ricorso per cassazione. La stessa società ha aggiunto che nella delineata situazione il parametro da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere non l’art. 295 c.p.c., riguardante la sospensione “necessaria”, ma eventualmente l’art. 337 c.p.c., comma 2 disciplinante la sospensione “facoltativa”.

Così delineate le quaestiones iuris, questo Collegio ritiene che sia preliminare, avente carattere assorbente, l’esame del secondo profilo che si richiama – ai fini dell’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. – alla necessità che la causa c.d. pregiudicante sia definita con pronuncia passata in giudicato.

Sul punto questa Corte con orientamento consolidato (cfr Cass. S.U. n. 14060 del 26 luglio 2004; Cass. n. 21944 del 29 agosto 2008; Cass. n. 26453 del 2009) ha affermato che quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Orbene in base a tale orientamento, che si condivide, non può che pervenirsi nel caso di specie all’accoglimento dell’istanza di regolamento per competenza, in quanto, come già detto, in relazione alla causa pregiudicante non risulta intervenuta sentenza definitiva.

Ciò posto e precisato, il provvedimento impugnato va cassato e va disposta la prosecuzione del procedimento di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del presente procedimento di regolamento di competenza,in ragione delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del procedimento di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma; compensa le spese del presente procedimento per regolamento di competenza.

Concede il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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