Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13682 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17146/2020 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio n.

33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

10/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.C. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito di aver partecipato al combattimento per la difesa del suo villaggio nel 2011 e delle terre attaccate dai membri della comunità (OMISSIS), nel quale rimase ferito. Inoltre, ha dichiarato di temere lo zio, responsabile della morte della sorella per avvelenamento nel 2011 e che lo voleva spodestare dalla proprietà terriera familiare. Infine, ha riferito di temere gli effetti dei malefici delle pratiche woodo esercitate dallo zio e di aver lasciato il paese nel 2013.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non consentiva l’accesso ad alcuna forma di protezione internazionale, per essere estraneo al perimetro dei presupposti per concedere tale protezione, in quanto la persecuzione non proveniva da alcun agente persecutore non statuale. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nell'(OMISSIS) non sussistendo conflitti armati in corso. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato le condizioni generali di sicurezza del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e terzo motivo: il provvedimento impugnato difetta di precise indicazioni circa le fonti consultate al fine di accertare la situazione della zona di origine del ricorrente ai fini della verifica circa la ricorrenza, o non, della ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) così violando il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed il dovere di cooperazione istruttoria ad essa sotteso (ex multis: Cass. n. 13449/19).

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA