Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13682 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4433/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.W.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1341/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza impugnata la CTR toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la stessa non aveva fornito la prova del perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, con l’attestazione del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e della compiuta giacenza, non conteneva indicazioni che lo riconducessero all’atto notificato;

avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c), della L. n. 890 del 1982, art. 8 (nella versione vigente ratione temporis), dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere la documentazione prodotta in giudizio inidonea a dimostrare il perfezionamento della notifica dell’atto impositivo in quanto dalla stessa non risultava alcun collegamento tra l’avviso di accertamento e gli avvisi di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la spedizione dell’atto impositivo.

2. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

3. Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio e fotoriprodotte nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che in calce all’avviso di accertamento impugnato (documento prodotto in grado di appello) risulta riportato il numero della raccomandata postale di spedizione, esattamente corrispondente a quello riportato sul fronte dell’avviso di ricevimento, mentre nel retro sono indicate le modalità di notifica, nella specie effettuata a persona temporaneamente irreperibile, ed il numero della raccomandata informativa (c.d. CAD) inviata al destinatario, esattamente corrispondente a quello riportato sul fronte dell’avviso di ricevimento, nel cui retro è anche riportato il numero della prima raccomandata. La raccomandata informativa, sempre per la temporanea assenza del destinatario, risulta essere stata immessa nella cassetta postale del medesimo in data 21/06/2013 e da questi non ritirata nei successivi dieci giorni, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alla data del 02/07/2013. Ne consegue che ha errato la CTR a ritenere che dalla precetta documentazione non fosse possibile rinvenire un qualche collegamento tra l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente e gli avvisi di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la spedizione dell’atto impositivo e, quindi, a sostenere che l’Agenzia appellante non avesse fornito la prova del perfezionamento della notifica dell’atto impositivo.

4. Al riguardo pare opportuno ricordare che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015), ovvero a seguito della disposizione introdotta, nel testo di quella norma, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. In pratica, la notifica si perfeziona “in ogni caso” al decorso dei dieci giorni dal data di spedizione della raccomandata informativa.

5. In sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente e condanna dello stesso al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo e con compensazione delle spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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