Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13681 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17109/2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV
Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo
rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
02/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da O.E. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal suo paese ad aprile del 2016 per problemi legati all’eredità dei beni del padre, in quanto come primogenito era destinato ad ereditare tutti i beni dello stesso ma era esposto alle minacce da parte delle matrigne che volevano ucciderlo per impedirgli di ereditare tali beni: per questo motivo non voleva rientrare nel proprio paese.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non consentiva l’accesso ad alcuna forma di protezione internazionale, per essere estraneo al perimetro dei presupposti per concedere tale protezione, in quanto la vicenda era personale e privata con conseguente possibilità di adire le competenti autorità di polizia locale. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nell'(OMISSIS) non sussistendo conflitti armati in corso. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1 lett. e) g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla domanda di protezione umanitaria.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e terzo motivo: il provvedimento impugnato difetta di precise indicazioni circa le fonti consultate al fine di accertare la situazione della zona di origine del ricorrente ai fini della verifica circa la ricorrenza, o non, della ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) così violando il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed il dovere di cooperazione istruttoria ad essa sotteso (ex multis: Cass. n. 13449/19).
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021