Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13681 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11128/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.T., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale erede di

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato LARA D’ANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BONIFACIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/04/2012 R.G.N. 1937/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo assorbimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1423 del 2012, depositata il 20 aprile 2012, accoglieva l’appello proposto da I. F. avverso la sentenza n. 3216/06 del Tribunale di Napoli, per quanto di ragione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità del Ministero della salute in relazione ai fatti per cui era causa con la condanna del predetto Ministero al pagamento in favore di I.T., quale erede di I.F., del complessivo importo di Euro 550.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale, da calcolare dal gennaio 1995 alla presente decisione, sull’importo iniziale di Euro 373.696,34, poi anno per anno rivalutato in base ai cd. indici Istat ed oltre interessi legali, sulla sola sorta capitale, dalla presente decisione al saldo. Confermava la sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo però le spese di CTU, per intero, nella misura già liquidata, a carico del Ministero appellato; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata iure proprio, in grado di appello, da I.T.; condannava il Ministero al pagamento delle spese di giudizio del grado di appello.

2. Il Tribunale aveva rigettato le domande di accertamento della responsabilità extracontrattuale e di condanna del Ministero al risarcimento dei danni proposta da I.F. per i danni subiti a seguito della malattia epatopatica contratta in seguito a trasfusioni di sangue infetto, e dichiarava inammissibili le domande relative alla responsabilità contrattuale; dichiarava compensate tra le parti le spese di lite, poneva carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese di CTU. 3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero della salute, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso I.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Erroneità della sentenza che ha dato per scontata la sussistenza del nesso di causalità e la sussistenza di un comportamento colpevole imputabile al Ministero tra la patologia epatica del sig. I. F. e le trasfusioni effettuate in epoca ((OMISSIS)) in cui non esistevano norme comportanti obblighi di controllo ematico specifico per HIV e protocolli sanitari di controllo virologico. Difetto di nesso causale e, in ogni caso, difetto di qualsiasi comportamento colpevole imputabile al Ministero.

1.1. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata atteso che “al momento in cui sono state effettuate le trasfusioni (OMISSIS)-

il virus HCV era stato appena scoperto (la scoperta di tale virus risale al (OMISSIS))”. Ricorda la giurisprudenza di legittimità di cui alle sentenze emesse dalle Sezioni Unite nel 2008, affermando che le conclusioni delle stesse, che attribuivano la responsabilità asl Ministero per le infezioni epatiche da trasfusioni a decorre dalla scoperta del virus HBV, dovendosi considerare i tre virus HBV, HCV e HIV un unico virus, costituito da tre ceppi diversi, si scontrano con la letteratura medica, e che più rigorosa era la decisione di Cass. n. 11609 del 2005, secondo cui la responsabilità del Ministero poteva essere affermata solo con riferimento alle date in cui il virus epatico era stato scoperto (1978 per l’HBV, 1985 per l’HIV e 1998 per l’HCV).

Ciò, anche in ragione della normativa all’epoca vigente, dalla quale non si poteva desumere una omissione di obblighi di controllo.

2. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che la Corte d’Appello esponeva che I. F., nel (OMISSIS), era stato sottoposto a diverse emotrasfusioni nel corso di un intervento operatorio eseguito presso l’Ospedale (OMISSIS).

Il CTU nominato dal primo giudice riteneva, all’esito di attenta lettura della documentazione medica agli atti e dall’esame obiettivo della parte lesa, riteneva che, considerata la normale eziopatogenesi ed evoluzione dell’epatite C, fosse molto alta la probabilità di sussistenza di nesso causale fra le emotrasfusioni effettuate e l’epatopatia HCV correlata, di cui risultava affetto parte attorea, in conformità d’altronde al parere della Commissione medica ospedaliera di (OMISSIS). La Corte d’Appello affermava che in mancanza di altre possibili cause di trasmissione del virus (nè allegate, nè tanto meno comprovate da parte convenuta) non pareva seriamente dubitabile che la malattia di I. fosse da scrivere alle trasfusioni intervenute nel (OMISSIS).

La Corte d’Appello, quindi, nell’affermare la responsabilità del Ministero richiamava le sentenze emesse dalle Sezioni Unite nel gennaio 2008, che dirimevano il contrasto relativo al giudizio della sussistenza della colpa e quindi della responsabilità per omessa vigilanza nei casi di contagio virale di HCV verificatosi anteriormente alla identificazione del virus stesso e della disponibilità di test sierologici in grado di evidenziare tale virus nel sangue.

La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 576 del 2008 ha affermato: “Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell’evento”.

Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 576 del 2008, disattendendo l’orientamento di Cass. n. 11609 del 2005, hanno affermato “(in conformità a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina) che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo lesione dell’integrità.

Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell’esclusiva competenza del Giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”.

Con la sentenza n. 17685 del 2011 cui adde ord. n. 2232 del 2016, questa Corte ha affermato che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicchè anche prima dell’anno (OMISSIS), in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (nella specie, la S.C. ha confermato la….., sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell’anno (OMISSIS)).

Nella citata sentenza n. 17685 del 2011 si è ricordato che “Le Sezioni Unite hanno al riguardo per converso sottolineato come si tratti di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581). A tale stregua, non può allora non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus de quibus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581)”. Si è altresì affermato (citata sentenza n. 17685 del 2011) che “lo stesso Ministero, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell’antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell’epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene dell’epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”.

Questa Corte ha, quindi affermato, nella suddetta sentenza, richiamando Cass., S.U., n. 576 del 2008, che “sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano. E l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale allorquando come nella specie dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti”.

2.1. Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ai quali si intende dare continuità, non ravvisandosi nelle deduzioni del ricorrente argomenti idonei a determinare una revisione degli stessi, atteso, in particolare che le Sezioni Unite prendevano in esame e superavano l’orientamento di Cass. n. 11609 del 2005.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c.. Eccezione di prescrizione dei danni termine quinquennale.

Decorrenza, non dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo (4 marzo 1999), bensì dalla data (OMISSIS), data in cui il sig. I.F. ha appreso la diagnosi di cirrosi epatica HCV correlata con varici esofagee, in quanto la parte danneggiata era stata ampiamente in grado, usando l’ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze esistenti, di conoscere le cause effettive del contagio.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della statuizione resa dalla Corte d’Appello in merito all’eccezione di prescrizione.

Ed infatti, il giudice di secondo grado ha rilevato che l’eccezione non risultava ritualmente proposta nel giudizio di primo grado, laddove il Ministero si era costituito tardivamente, dopo che erano già decorsi i termini di cui all’art. 180 c.p.c., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, e comunque, non aveva formulato la relativa eccezione in comparsa di costituzione e risposta, sicchè tale eccezione risultava inammissibile nel grado di appello, ove tra l’altro era stata formulata altrettanto irritualmente. Il motivo di ricorso odierno non censura tale statuizione, ma si diffonde sulle modalità di determinazione del dies a quo del termine di prescrizione.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro duemilacinquecento per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, oltre spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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