Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13680 del 22/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
LA VELOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati DE FEO ANTONIO, VITALE
ISABELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.
VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DONATO, rappresentato
e difeso dall’avvocato VITALI LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 476/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 09/03/2007. r.g.n. 495/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO per delega VITALE ISABELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.8.2002 N.C., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza “La Veloce” in qualità di vigile, chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro, la condanna dell’Istituto al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 8.802,55 a titolo di indennità per ferie non godute, permessi e festività non goduti e lavoro straordinario, oltre accessori di legge.
Si costituiva l’Istituto di Vigilanza “La Veloce” ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, nonchè la infondatezza della domanda nel merito. Interrogate le parti ed espletata prova per testi, l’adito Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 20.12.2005, ritenute non provate le rivendicazioni del ricorrente, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione il N. proponeva appello cui resisteva la società. Con sentenza del 20 febbraio-9 marzo 2007, la Corte d’appello di Lecce, rilevato che, in base alle dichiarazioni del rappresentante dell’Istituto rese in sede di interrogatorio, si evinceva l’an debeatur limitatamente alle ferie ed ai permessi non goduti, ma incerto il quantum, riteneva congruo liquidare in via equitativa Euro 2.050,00 per ferie non godute ed Euro 2.100,00 per permessi non goduti, oltre accessori.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società La Veloce in liquidazione con un unico motivo. Resiste N.C. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo d’impugnazione, la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., ravvisa, nella impugnata decisione una incongruenza tra l’assunto secondo cui non vi sarebbe stato alcun riscontro probatorio in ordine alla sussistenza dello straordinario ed il convincimento della sussistenza di giornate di ferie e permessi non goduti non retribuiti. Il ricorso è inammissibile per omessa formulazione dei quesiti di diritto.
Invero, l’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, con decorrenza dal 2, marzo 2006, prescrive che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo ogni motivo di ricorso debba concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte), mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Nel caso in oggetto, manca del tutto la formulazione del richiesto quesito di diritto sia laddove è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge (art. 432 c.p.c.) sia laddove, benchè sia stato dedotto un vizio di motivazione, tale vizio, oltre a risolversi in una mera censura attinente alla valutazione del Giudice di merito del materiale probatorio acquisito, è stato pur sempre collegato alla suddetta violazione legislativa.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la Soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011