Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13680 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17101/2020 proposto da:
H.F., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio
n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e
difende, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
28/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da H.F. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo paese per mantenere la sua famiglia e quella dello zio, ucciso qualche anno prima per motivi politici; inoltre, per affrontare il viaggio aveva chiesto un prestito che non era riuscito a ripagare e in caso di rientro in patria avrebbe molti problemi con i creditori.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che dalla narrazione non emergono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto l’allontanamento era dovuto a motivi personali. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata in (OMISSIS) per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1 lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; (iii) sotto un terzo profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;(iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter perchè ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e terzo motivo: il provvedimento impugnato difetta di precise indicazioni circa le fonti consultate al fine di accertare la situazione della zona di origine del ricorrente ai fini della verifica circa la ricorrenza, o non, della ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) così violando il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed il dovere di cooperazione istruttoria ad essa sotteso (ex multis: Cass. n. 13449/19).
Il quarto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, 10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e terzo, inammissibile il quarto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo e il terzo, dichiara inammissibile il quarto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021