Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13680 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4297/2019 R.G. proposto da:

F.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dagli avv.ti Felice DE SIMONE e Giuseppe COLAVITA, ed

elettivamente domiciliato in Napoli, al centro direzionale Is. F3,

presso lo studio legale del primo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6142/19/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 12/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– il contribuente F.C. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso IRPEF avanzata dal predetto contribuente con riferimento alle ritenute subite nell’anno 2010 dal datore di lavoro sulle somme al medesimo corrisposte quale incentivo all’esodo; accoglimento fondato sulla rilevata carenza probatoria “in ordine alla circostanza che il piano di incentivo all’esodo a cui ha aderito (il contribuente) sia avvenuto in attuazione di atti ed accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006”;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la CTR aveva omesso di esaminare “la documentazione attinente al piano di incentivo all’esodo dell’Enel del 10 aprile 2002”, ovvero “un nuovo comunicato al personale con il quale si manifestava la possibilità di usufruire dell’incentivo all’esodo anche per il periodo successivo (cfr fax del 15.04.2002 inviato dal Gruppo Enel alle associazioni di categoria, con n. 4 ricorso primo grado)”;

– il motivo è fondato e va accolto;

– invero, in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ed all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 ed in ossequio alle “raccomandazioni” di cui al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015, il ricorrente ha allegato al ricorso il documento sopra indicato, ovvero il comunicato trasmesso a mezzo fax del 15/04/2002 dal Gruppo Enel alle associazioni di categoria, che è stato del tutto pretermesso dai giudici di appello non avendone fatto alcuna menzione nella sentenza impugnata;

– la CTR ha quindi omesso l’esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, potrebbe determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014);

– restano assorbiti la seconda censura del primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, art. 19, comma 4 bis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, dagli artt. 2697 e 2702 c.c. “in merito all’interpretazione dei piani di incentivo all’esodo del 1999, 2002, 2006 e 2010” ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, art. 19, comma 4 bis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, dall’art. 115c.p.c. e dall’art. 116 c.p.c., comma 1, con cui il ricorrente lamenta che la CTR ha “omesso di esaminare tutte le prove documentali esibite dal contribuente”;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini di cui sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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