Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1368 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/01/2021), n.1368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25239-2019 R.G. proposto da:
INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
CELLI, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica;
– intimata –
avverso la sentenza n. 389/17/2019 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata in data 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
– la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad ICI per il 2010 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente; la Commissione Tributaria Regionale del lazio accoglieva l’appello di Roma Capitale ritenendo che è onere della parte contribuente richiedente l’agevolazione offrire adeguata prova (che invece non era stata fornita) circa la sussistenza del requisito oggettivo dell’utilizzo di ciascun immobile per lo svolgimento delle attività esclusivamente istituzionali indicate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i);
– avverso tale statuizione la parte contribuente propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, cui non replica l’intimata;
– la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 per non avere il giudice tributario applicato correttamente l’esenzione prevista dalle norme in parola a favore degli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche in quanto la qualificazione della parte contribuente quale soggetto di diritto privato non influisce sulla invocabilità dell’esenzione in quanto quest’ultima è una società di gestione di un fondo di investimento immobiliare che avrebbe dunque finalità pubbliche;
– il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851).
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021