Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1368 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 20/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20741/2006 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9,

presso lo studio dell’avvocato CARPINELLA Tommaso, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BRUNCO DIEGO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/09/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARPINELLA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato dello Stato URBANI NERI, che si

riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sottoponendo a registrazione la sentenza n. 22/2003 del Tribunale di Camerino, l’Ufficio liquidò le imposte proporzionali di registro, trascrizione e catasto previste dall’art. 8 della tariffa, parte 1^, comma 1, lett. a) allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, calcolate sul valore dell’immobile del quale era stata dichiarata l’usucapione da parte delle sorelle B. e G.D.. Queste impugnarono l’avviso sostenendo che avevano conseguito la proprietà del bene indiviso per successione ai genitori. La sentenza non aveva quindi determinato alcun trasferimento ma aveva soltanto risolto la comunione ereditaria, sicchè avrebbe dovuto registrarsi con la aliquota propria degli atti di divisione. La tesi è stata respinta sia dalla CTP di Macerata che dalla CTR delle Marche. G.B. ricorre avverso la sentenza d’appello con due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “le parti in causa, a seguito della morte dei genitori, erano entrambe proprietarie del 50% degli immobili ereditati; trattavasi, però, di proprietà indivisa, per cui ciascun erede si è assegnata, prima con la scrittura privata divisionale, poi con il decorrere del tempo e l’uso continuo ed esclusivo, in modo incontrovertibile, una porzione degli immobili in questione. Questo stato di fatto è stato sancito di diritto con la sentenza del Tribunale di Camerino, che ha identificato il momento ed il modo con il quale le originarie condividenti hanno assunto la proprietà di loro scelta e gradimento, con l’uso continuo, pacifico, ininterrotto della porzione che ciascuna si era assegnata in proprio. Allo stato degli atti, quindi appare legittimo l’operato dell’Ufficio, che ha tassato considerando l’effettivo momento traslativo degli immobili, che possono ritenersi regolarmente usucapiti”.

Col ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1989, art. 20, in relazione all’art. 34 dello stesso D.P.R., ex art. 360 c.p.c. , n. 3, nonchè motivazione contraddittoria su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si assume che impropriamente ed erroneamente la sentenza del tribunale di Camerino aveva richiamato l’istituto della usucapione, perchè i beni oggetto della pronuncia erano già di proprietà delle parti in quanto coeredi, ed avevano già scontato l’imposta sul trasferimento al momento della successione. La tassazione della sentenza con l’aliquota dei trasferimenti realizzava pertanto una doppia imposizione dello stesso passaggio di proprietà, mentre avrebbe dovuto riconoscersi la natura dichiarativa della pronuncia, che doveva scontare solo l’aliquota degli atti divisionali. Sarebbe palese la contraddittorietà della motivazione della CTR, che da un lato riconosce che, a seguito della morte dei genitori, le due sorelle erano entrambe proprietarie del 50% degli immobili ereditati, e – dall’altro – afferma che la proprietà dei beni ereditati era stata da esse acquistata per usucapione.

La doglianza è inammissibile, perchè la critica che sviluppa si rivolge non alla sentenza impugnata, ma a quella del Tribunale di Camerino, della quale l’Ufficio e la CTR hanno fatto applicazione, traendone le conseguenze sul piano tributario. La ricorrente non contesta che il Tribunale abbia ricondotto l’acquisto della proprietà dei beni oggetto di lite all’istituto della usucapione, maturata col possesso pacifico ed ininterrotto, per il congruo periodo di tempo, delle porzioni immobiliari (ereditate in comunione, ma che le parti si erano singolarmente attribuite con atto di divisione nullo, risalente di oltre dieci anni). Su tale premessa (il cui fondamento sarebbe stato semmai criticabile in sede di impugnazione di quella sentenza, non dell’atto dell’Ufficio che la ha sottoposta a registrazione) la applicazione della aliquota dei trasferimenti è corretta.

Il ricorso va quindi respinto, ma ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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